CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17253

Lavoro – Trasferta – Collegamento tra le trasferte dei dipendenti e l’erogazione della relativa indennità – Criterio di forfettizzazione – Retribuzione imponibile

Rilevato

1. che con sentenza n. 238 depositata il 20.4.12, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado con cui, per quanto ancora rileva, erano state accolte le opposizioni proposte dalla T. s.p.a. avverso i ruoli e le cartelle di pagamento relativi a crediti contributivi vantati dall’Inps e dall’InaiI, sulla base del verbale ispettivo del 26.6.2001, sul presupposto che dovesse considerarsi inclusa nella retribuzione imponibile l’indennità di trasferta corrisposta a tutto il personale;

2. che la Corte territoriale ha preliminarmente delimitato l’oggetto della controversia precisando come fossero esclusi: la qualificazione dei dipendenti come trasfertisti, in quanto tale fattispecie “non (era) stata tempestivamente allegata in primo grado”; inoltre, “la computabilità nella retribuzione imponibile (per il periodo successivo all’1.1.1998) degli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta in eccedenza rispetto ai limiti posti dall’art. 48 TUIR”, per difetto di qualsiasi allegazione e sul rilievo che “peraltro, dall’accordo 12.12.1994 risulta che l’indennità di trasferta è stata pattuita in misura non eccedente tali limiti”;

3. che la sentenza ha ritenuto assolto l’onere, gravante su parte datoriale, di dimostrare la natura risarcitoria, e non retributiva come sostenuto dagli Istituti appellanti, delle erogazioni effettuate dalla società a titolo di indennità di trasferta;

4. che, in particolare, ha valutato le prove testimoniali assunte in primo grado come idonee a dimostrare, data la non necessità di documentazione giustificativa, il collegamento tra le trasferte effettuate dai dipendenti e l’erogazione della relativa indennità, se pure secondo un criterio di forfettizzazione;

5. che avverso tale sentenza l’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in violazione di legge e vizio di motivazione, cui ha resistito, con controricorso, la T. s.p.a.;

6. che l’Inail ha proposto separato ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la T. s.p.a.;

7. che con relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., era stata proposta la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, con udienza fissata per il giorno 4.12.2014;

8. che con ordinanza del 10.12.2014 il procedimento è stato rimesso alla Quarta Sezione Lavoro con successiva fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 375, comma 2 c.p.c.;

9. che tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

10. che, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i due ricorsi devono essere riuniti;

Considerato

11. che con l’unico motivo di ricorso, l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28, D.P.R. n. 797 del 1955, come sostituiti dall’art. 12, L. n. 153 del 1969 e, successivamente, dell’art. 6, D.Lgs. n. 314 del 1997, degli artt. 46, comma 1, e 48 D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;

12. che ha sottolineato come il credito contributivo riguardasse gli anni dal 1996 al 2001 e come per il primo periodo fosse applicabile la disciplinata dettata dall’art. 12, L. n. 153 del 1960, mentre per il periodo successivo all’1.1.1998 la disciplina di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 314 del 1997;

13. che secondo la disciplina in vigore prima dell’1.1.1998, tutto ciò che è erogato al lavoratore deve essere assoggettato a contribuzione, potendosi escludere dalla base imponibile le somme erogate a titolo di indennità di trasferta limitatamente al 50% del loro ammontare;

14. che è onere dell’Ente previdenziale solo dimostrare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai dipendenti mentre incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale e cioè, in caso di corresponsione dell’indennità di trasferta, se queste sono state effettivamente eseguite, l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate ai lavoratori per ciascun giorno nonché, per il periodo antecedente l’1.1.98, il computo nella base imponibile del 50% dell’indennità di trasferta;

15. che nel caso di specie costituisce circostanza di fatto pacifica che l’indennità di trasferta costituiva per ciascun lavoratore, compresi impiegati e dirigenti, una cifra fissa della retribuzione;

16. che, inoltre, non sono contestate le somme accertate come erogate a titolo di trasferta e non ricomprese nella base imponibile;

17. che per il periodo ante 1.1.1998 non è stato allegato dalla società il computo dell’indennità di trasferta nella base imponibile per il 50% del suo ammontare;

18. che, oltre alla prova, difetta una motivazione logica e completa di come mai le trasferte avvenissero in misura fissa e fossero svolte da tutti i dipendenti, compresi dirigenti ed impiegati;

19. che, in alternativa, non sono indicate le circostanze di fatto o le presunzioni da cui si sarebbe dovuto ricavare che tutti i lavoratori, ogni mese, svolgessero trasferte in misura fissa;

20. che col primo motivo di ricorso l’Inail ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. n. 153 del 1969, dell’art. 6, D.Lgs. n. 314 del 1997 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.;

21. che ha sostenuto come erroneamente la Corte d’appello avesse considerato assolto l’onere di prova gravante su parte datoriale che non aveva in alcun modo dimostrato la correlazione tra le indennità erogate e le singole trasferte effettuate dai lavoratori né aveva fornito documentazione contabile sulle singole trasferte;

22. che col secondo motivo l’Inail ha dedotto omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quanto alla prova della correlazione tra trasferta ed erogazione dell’indennità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;

23. che ha sostenuto come la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, sul collegamento tra le indennità erogate e le trasferte eseguite, non solo non è supportata da specifici richiami agli atti istruttori ma è smentita dal contenuto del verbale ispettivo e dalle dichiarazioni rese dai dipendenti dinanzi agli ispettori e confermate per la maggior parte in sede testimoniale, dichiarazioni già riportate nel ricorso in appello e ritrascritte nel ricorso in esame;

24. che da tali dichiarazioni la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre la conseguenza che l’indennità corrisposta non fosse qualificabile come rimborso spese per trasferta ma costituisse una integrazione retributiva correlata nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto di lavoro in quanto diretta a compensare il lavoratore dei disagi e delle spese sopportate in adempimento dell’obbligo contrattuale di spostarsi continuamente in cantieri ubicati in località diverse;

25. che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto estranea all’oggetto del giudizio la questione dei trasferisti abituali, trattandosi non di un problema di allegazione bensì di qualificazione dell’attività dei dipendenti;

26. che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non assolto dall’Inail l’onere di prova del carattere simulato delle trasferte atteso che il credito contributivo oggetto di causa derivava dall’illegittima detrazione di somme erogate a titolo di trasferta in assenza di adeguata contabilizzazione sulle attività giornalmente svolte e con un sistema di rimborso forfettario, contrario allo spirito e alla lettera delle norme;

27. che i ricorsi dell’Inps e dell’Inail possono essere trattati congiuntamente in quanto basati su censure in buona parte sovrapponibili;

29. che, come è pacifico, l’ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria è sottratto all’autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dalla legge, (cfr. per indennità di trasferta, Cass., S.U., n. 27093 del 2017; Cass., S.U. n. 3292 del 1985);

30. che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093 del 2017) il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva; b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (cfr. anche Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004);

31. che la vicenda oggetto di causa si colloca tra il 1996 e il 2001, ed è quindi disciplinata dalle disposizioni normative succedutesi nel predetto arco temporale;

32. che l’art. 12, L. n. 153 del 1969, che ha sostituito gli artt. 27 e 28 del D.P.R. n. 797 del 1955, ha definito la retribuzione imponibile (“per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”) ed elencato le somme escluse dalla retribuzione imponibile come quelle “corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro”;

33. che l’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, per espressa disposizione del citato art. 12, penultimo capoverso, ha carattere tassativo, onde non possono darsi altre situazioni di esonero contributivo, in via interpretativa, estensiva o analogica;

34. che il rapporto di regola ad eccezione delle due previsioni introdotte dal citato art. 12 (la retribuzione imponibile, definita come ogni emolumento erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e le tassative eccezioni escluse dall’imponibile) è stato confermato anche dai successivi interventi normativi di interpretazione autentica delle norme in esame, in relazione a specifici settori, ad esempio, in materia di contribuzione versata al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime; indennità di trasferta estero; somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori; fondi previdenziali integrativi; diaria o indennità di trasferta dei c.d. trasfertisti; indennità di mensa (cfr., rispettivamente, L. n. 155 del 1985, art. 1; L. n. 786 del 1986, art. 1; L. n. 398 del 1987, art. 5; L. n. 291 del 1988, art. 4, comma 2 bis; L. n. 166 del 1991, artt. 9 bis e 9 ter; D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 24),

35. che il delineato quadro normativo è stato modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, che, in esecuzione della potestà legislativa conferita al governo dalla Legge di Delegazione n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, recante “delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”, ha armonizzato l’imposizione contributiva dei redditi da lavoro dipendente alle disposizioni in tema di imposte sui redditi, rendendo omogenea, nei diversi ambiti impositivi, la definizione di reddito di lavoro dipendente;

36. che ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, che richiama, espressamente, l’art. 46, comma 1, del TUIR: “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri…”;

37. che per il calcolo dei contributi, il D.Lgs. n. 314 cit., art. 6, comma 2, rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 48 del TUIR, articolo contestualmente modificato, dal citato D.Lgs. n. 314, art. 3, comma 1, con disposizione che recita:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”;

38. che il D.Lgs. n. 314 cit., art. 3, comma 1, ha altresì modificato l’art. 48, comma 5, (ora art. 51, a seguito delle modifiche apportate col D.Lgs. n. 344 del 2003) del TUIR, in relazione alle trasferte cd. occasionali, con disposizione del seguente tenore: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,49 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a lire 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”;

39. che questa Corte ha più volte affermato in riferimento all’art. 12, L. n. 153 del 1969, come tale disposizione, nel momento esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare, pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di una parte remunerativa e di una parte restitutoria, (cfr. Cass. 18269 del 2010; Cass. n. 16142 del 2014);

40. che, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093 del 2017), a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 314 del 1997, resta invariato il persistente riconoscimento della duplice componente del compenso – comunque denominato e pagato – in parte restitutoria (quanto alle spese) e in parte retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione), che porta alla forfettaria presunzione legislativa della tassabilità nella misura del 50 per cento dell’ammontare corrisposto o alla fissazione di specifici tetti di tassabilità;

41. che la disciplina di cui all’art. 12, L. n. 153 del 1969, era stata originariamente interpretata come riferita ai soli trasfertisti occasionali, a cui l’indennità di trasferta era riconosciuta in cifra fissa, a prescindere cioè dalle spese effettivamente sostenute, (Cass., S.U. n. 3292 del 1985);

42. che, come ricostruito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 27093 del 2017, il legislatore, prima con una serie di decreti legge, non convertiti (n. 761 del 1986, nn. 6, 130, 211 del 1987, ma i cui effetti sono stati salvati), e poi con l’art. 9-ter del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, introdotto in sede di conversione dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ha in via di “interpretazione autentica” dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 cit. stabilito che questa norma dovesse essere intesa nel senso che nella diaria o nell’indennità di trasferta – in base alla norma interpretata, corrisposte “in cifra fissa” ed incluse nella retribuzione imponibile limitatamente al 50 per cento del loro ammontare – dovevano ricomprendersi pure le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, “anche se corrisposte con carattere di continuità”;

43. che, nel caso di specie, la sentenza d’appello (pag. 6) riporta quale unica ragione del credito vantato dagli Istituti appellanti, quella secondo cui “gli importi imputati a indennità di trasferta non trovano riscontro in trasferte effettive”;

44. che, mancando nella sentenza d’appello qualsiasi statuizione sull’omessa contribuzione, nella misura del 50% dell’indennità corrisposta nel periodo anteriore all’1.1.1998, sarebbe stato onere dell’Inps specificare, nel ricorso in esame, in quali forme e in quali atti processuali tale questione fosse stata posta dinanzi al giudice d’appello;

45. che sul punto la società contro ricorrente ha sottolineato (pag. 11 del controricorso) come “non vi è negli atti delle controparti durante le fasi di merito, alcun riferimento alla peculiarità della situazione riferita al periodo antecedente al 31.12.1997; argomentazioni come quelle spese nel ricorso in cassazione non sono mai state affrontate nei precedenti gradi;

46. che la censura in oggetto deve pertanto giudicarsi inammissibile;

47. che, quanto al periodo successivo all’1.1.1998, occorre rilevare una diversa prospettazione delle censure da parte dell’Inps e dell’Inail;

48. che nel ricorso dell’Inps non è censurata la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto estranea all’oggetto del contendere la qualificazione dei lavoratori come trasferisti continuativi;

49. che l’Inail ha invece censurato la mancata qualificazione di alcuni lavoratori come trasfertisti abituali;

50. che se è vero che compete al giudice di merito qualificare la fattispecie concreta come riconducibile ad ipotesi di trasferta occasionale o di cd. trasfertismo, rispettivamente disciplinati dal comma 5 e del comma 6 dell’art. 48 TUIR, è tuttavia innegabile come fosse onere dell’Inail indicare le forme e gli atti processuali attraverso cui la questione della qualificazione dell’attività lavorativa in trasferta come trasfertismo fosse stata proposta nel ricorso in appello, sulla base dei dati allegati e delle prove raccolte in primo grado;

51. che in difetto di tali specificazioni la censura dell’Inail risulta inammissibile;

52. che la delimitazione della materia controversa alle trasferte occasionali rende irrilevante lo ius superveniens di cui all’art. 7 quinquies, D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016 e la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27093 del 2017, entrambi relativi al comma 6 dell’art. 51 TUID (ndr comma 6 dell’art. 51 TUIR);

53. che, ferma quindi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 48, comma 5, TUIR, i motivi di ricorso basati sulla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. sono infondati;

54. che è stato più volte affermato da questa Corte il principio in base al quale spetta al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti, dimostrare la causa dell’esonero dall’assoggettamento a contribuzione e che tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, non essendo necessaria documentazione giustificativa che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem (Cass. n. 2899 del 2015; Cass. n. 2419 del 2012; Cass. n. 1077 del 1999);

55. che la Corte d’appello non ha addossato all’Inps, bensì alla società datoriale, l’onere di dimostrare i presupposti legittimanti l’esonero contributivo di cui al comma 5 citato e, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto tali presupposti dimostrati in base all’istruttoria testimoniale espletata nel giudizio di primo grado;

56. che la pretesa necessità di documentazione contabile a dimostrazione delle trasferte non trova supporto nel precedente di questa Corte n. 2419 del 2012 avente ad oggetto i rimborsi spese (nella specie i rimborsi chilometrici) riconosciuti ai lavoratori e rispetto ai quali viene in rilievo la specifica previsione normativa sulla necessità di supporto documentale;

57. che, in particolare, la sentenza richiamata, innovando rispetto all’indirizzo più risalente (5587/1987 e n. 7464/1991), ha fatto leva sulla espressa previsione legislativa di “rimborsi spese documentati “a pie di lista”, a norma dell’originaria formulazione dell’art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e “documentate, relativamente al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto”, a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997″;

58. che l’accertamento sulla effettività delle trasferte, sui lavoratori in esse impiegati e sull’entità del compenso corrisposto, senza che sia indispensabile documentazione giustificativa, è riservato al concreto apprezzamento del giudice di merito ed integra un giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 23622 del 2010; Cass. n. 3278 del 2004);

59. che non è controverso, secondo quanto statuito nella sentenza impugnata e non censurato dagli Istituti ricorrenti, che il rimborso delle spese di trasferta non abbia superato i limiti posti dall’art. 48, comma 5, TUIR;

60. che infondate sono anche le censure mosse in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;

61. che per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., (nel testo ratione temporis applicabile nel caso in esame), sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di elementi decisivi o emerga l’obiettiva carenza del procedimento logico che ha condotto alla decisione, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico – formale la valutazione operata dal giudice del merito, al quale unicamente spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., Cass. n. 18479 del 2014; Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802);

62. che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di riesame nel merito della vicenda processuale ma unicamente di verificare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione operata dal giudice del merito, unico deputato a individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando cosi liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 18119 del 2008; Cass. n. 1014 del 2006; Cass. n. 15355 del 2004; Cass. n. 1892 del 2002; Cass., SS.UU., n. 5802 del 1998);

63. che il ricorso dell’Inps non evidenzia passaggi argomentativi della sentenza impugnata di per sé illogici o contraddittori, ma si limita a richiamare il dato dell’erogazione dell’indennità in misura fissa a tutti i lavoratori, definendolo pacifico, senza neanche indicare le fonti da cui emergerebbe tale carattere, e pretendendo di desumere da esso la natura simulata dell’indennità di trasferta, senza in alcun modo confrontarsi con le risultanze istruttorie poste a base della decisione adottata dalla Corte territoriale;

64. che nello stesso modo l’Inail, lungi dal denunciare l’omesso o insufficiente esame di un “fatto controverso e decisivo” che, se valutato, avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, si è limitato a riesaminare le risultanze probatorie proponendo una revisione della valutazione operata dal giudice di merito, volta a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non consentita perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità;

65. che non si ravvisano né sono specificamente denunciati nel ricorso in esame vizi in procedendo, risultando quindi non pertinente il richiamo fatto dall’Inail all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;

66. che le considerazioni svolte portano al rigetto dei ricorsi, con condanna degli istituti ricorrenti, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.

Condanna l’Inps e l’Inail al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, quanto all’Inps, in euro 5.000,00, e quanto all’Inail in euro 2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.