CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17260
Rapporto di lavoro – Medico dipendente – Prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale – Retribuzione di risultato – Corresponsione di compensi per lavoro straordinario – Fattori eccezionali
Rilevato che
La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la domanda dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate rivolta alla riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che l’aveva condannata a pagare l’indennità per le numerose ore di lavoro straordinario prestate da C.M., medico dipendente della struttura;
l’Azienda appellante aveva sostenuto davanti ai Giudici dell’Appello che il contratto collettivo nazionale del 1996 per il personale del comparto sanità (art. 65, co. 3), riguardo all’area della dirigenza medica e veterinaria, prevedeva un sistema di orario di lavoro articolato e flessibile, e una retribuzione di risultato fissata al raggiungimento degli obiettivi, il che poneva nel nulla ogni pretesa retributiva basata sulla comune nozione di lavoro straordinario;
la Corte territoriale ha, di contro, statuito che le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale derivavano non già dall’assegnazione di obiettivi da raggiungere attraverso una diversa organizzazione del lavoro ospedaliero, bensì da disfunzioni organizzative legate al normale funzionamento del reparto e all’inserimento dei sanitari in turni lavorativi per sopperire alle carenze di personale, ed ha, pertanto, escluso, concordemente a quanto deciso dal Tribunale, che le prestazioni rese dalla M. potessero considerarsi remunerate dalla retribuzione di risultato, ritenendo inconferente il richiamo operato dall’Azienda sanitaria all’art. 65, co. 3 del c.c.n.I.;
per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate con un unico motivo illustrato da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso C.M.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17 e 65, comma terzo, del c.c.n.I. dell’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 5 dicembre 1996, 14 del c.c.n.I. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 3 novembre 2005, 5 del d.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 97 Cost., 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Sottolinea la portata innovativa del c.c.n.I. del 5/12/1996, là dove esso avrebbe inteso affrancare la Dirigenza medica dal precedente meccanismo di incentivi basato sul plus orario per collegarlo alle strategie aziendali e alle metodologie di budget secondo i principi introdotti dall’art. 14 del d.lgs. n. 29/1993; deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come ore di lavoro straordinario le prestazioni retributive ulteriori rispetto al normale orario di servizio, travisando la peculiarità del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e ignorando l’esistenza di un formale atto di autorizzazione;
le quote retributive aggiuntive costituirebbero, secondo la ricostruzione dell’Azienda ricorrente, elemento compensativo della globale prestazione spettante al dirigente medico, in uno con la retribuzione tabellare;
la censura merita accoglimento;
la giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato con plurime decisioni la tematica posta dalla controversa materia, concludendo che: “L’art. 60 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, confermando nelle parti non modificate o integrate o disapplicate tutte le disposizioni sull’orario di lavoro e l’orario notturno contenute nei c.c.n.l. 8 giugno 2000 e 5 dicembre 1996, lascia ferma l’esclusione del diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze di servizio ordinario, poiché la sua prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli” (Così Cass. n. 28787/2017; cfr. anche Cass. n. 10322/2017; n. 7921/2017; n. 7348/2017);
la decisione valorizza il consolidamento di una linea di tendenza della contrattazione collettiva nazionale di settore relativa all’area della dirigenza medica e veterinaria, intesa ad omologare il trattamento del dirigente medico con le disposizioni e i principi che regolano la funzione dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato;
tra i predetti principi rilevano in special modo l’omnicomprensività del trattamento economico e la valorizzazione del raggiungimento dei risultati; nel nuovo ordinamento, la possibilità di corresponsione di compensi per lavoro straordinario per i dirigenti sanitari si riduce ad un’ipotesi de! tutto residuale, limitata ai soli casi in cui il superamento dell’orario, preordinato al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali, e sempreché esso sia stato previamente autorizzato dall’ente datore;
in definitiva, essendo la censura fondata, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. La Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa le spese del giudizio di merito in considerazione del diverso orientamento espresso. Condanna C.M. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna C.M. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
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