CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17290
Tributi locali – TARSU – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione
Fatti e motivi della decisione
Società S.G.A. snc propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. Toscana indicata in epigrafe. La CTR, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, ha ritenuto la legittimità della ripresa a tassazione operata dal Comune di Orbetello per Tarsu relativa all’anno 2008. Ha in particolare osservato “…nel porto di Talamone non opera alcuna Autorità portuale bensì solo la Autorità Marittima dell’ufficio circondariale di Porto Santo Stefano e quindi risulta non congruo il precedente costituito dalla ordinanza n. 10105 del 19 giugno 2012 relativa alla Autorità portuale di Gioia Tauro.” In ragione della complessità della questione il giudice di appello compensava le spese.
Il Comune di Orbetello si è costituito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 secondo comma n.4, dell’art. 118 disp.att. del c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs.n. 546/1992, è fondato e assorbe l’esame degli altri motivi.
In proposito, deve tenersi conto degli insegnamenti di questa Corte in ordine alla “mancanza della motivazione”, che, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando, seppure essa formalmente esista come parte del documento, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18 Settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio deciderteli e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). E’ allora necessario che il “decisum” sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass.11 Marzo 2016, n. 4791).
Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn.22346/15, 920/15, 22845/15).
Peraltro, non si è mancato di sottolineare che la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale di legittimità esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento-cfr. Cass. n. 11227/2017-.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle. Ed infatti, la stessa, non contiene alcuna ricostruzione delle ragioni poste a base della pretesa fiscale, rispetto alle quali non vi è nemmeno un richiamo alla sentenza di primo grado. I fatti del procedimento non risultano riportati all’interno della motivazione, nè si può apprezzare la rilevanza degli stessi rispetto alla motivazione stessa.
La decisione in esame, omettendo ogni esposizione anche solo sommaria dei fatti di causa, si è limitata sostanzialmente a richiamare un precedente che potrebbe riferirsi a questa Corte – anche se tale circostanza non viene esplicitata- per affermare che lo stesso non appariva rilevante rispetto alla fattispecie in quanto relativo all’autorità portuale di Gioia Tauro, non potendosi esso applicare alla fattispecie, in cui operava “solo la Autorità portuale dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano”. Tale precisazione, tuttavia, in assenza della specificazione dell’oggetto della lite, delle ragioni della decisioni di primo grado e del motivo di appello, non consente di giungere ad una valutazione in termini di piena validità della sentenza impugnata, non potendosi individuare le ragioni che, rispetto ai fatti di causa (rimasti inespressi) avrebbero giustificato una soluzione diversa da quella espressa dal precedente giurisprudenziale evocato.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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