CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17291
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Avviso di intimazione
Fatti e ragioni della decisione
N.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro Equitalia Servizi di riscossione spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di intimazione relativo a somme portate da una precedente cartella, ritenendo la rituale notifica diretta del concessionario della cartella, non richiedendosi il deposito della stessa, per il tramite del servizio postale, essendo stata la firma della sottoscrizione vergata tardivamente oltreché in modo dubbioso.
Equitalia Servizi di riscossione spa si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Premesso che non ricorre un’ipotesi di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate che era parte del giudizio di merito e non è stata evocata innanzi a questa Corte dalla parte ricorrente, non profilandosi alcun rischio di contraddittorietà di giudicati una volta che la CTR ha affermato che le questioni prospettate dalla contribuente involgevano unicamente la competenza del concessionario e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione in sede di legittimità, occorre passare all’esame del ricorso.
Sono anzitutto infondati i profili di inammissibilità prospettati dalla controricorrente, ove si consideri che la prima
censura risponde pienamente ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 215 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe dichiarato inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento perché tardivo.
Il motivo è infondato, dovendosi correggere la motivazione della sentenza, corretta nel dispositivo.
Ed invero, essendo oggetto di contestazione il disconoscimento della sottoscrizione contenuta nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata spedita la cartella detto disconoscimento, a prescindere da ogni profilo collegato alla sua tempestività, era inammissibile, posto che il contenuto dell’avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall’ufficiale postale, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso – cfr. Cass. n. 23040/2016, Cass. n. 11452/2003.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha infatti ritenuto che l’impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico che fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l’atto, non può essere proposta se non con querela di falso in quanto, se l’ufficiale giudiziario e l’agente postale non hanno l’obbligo di accertarsi dell’identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l’atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell’atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell’art. 2700 cod civ.- cfr. Cass. n. 3014/1975, Cass. n. 2246/1981, Cass. n. 3065/2003.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 26 ult. comma dPR n. 602/73, in relazione alla mancata considerazione, da parte della CTR, del fatto che ai fini del perfezionamento della notifica della cartella sarebbe necessaria l’esibizione della cartella medesima non essendo sufficiente l’estratto conto, è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendosi la CTR pienamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” – Cass. n. 12888/2015.
Secondo questa Corte, pertanto, la produzione dell’estratto di ruolo -unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa – così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14. Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 26 primo comma dPR n. 600/73, addebitandosi alla CTR di non avere ritenuto la nullità della notifica effettuata in via diretta dal concessionario, è parimenti inammissibile ex art. 380 bis c.p.c., risultando consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21246/2017, Cass. n. 21558/2015 e Cass. n. 395/2014.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R n. 115/2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di Equitalia servizio di riscossione spa in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso fori nei para a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
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