CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17298
Imposte dirette – IRPEF – Riscossione – Contenzioso tributario – Ricorso per Cassazione
Ritenuto in fatto
V.B. ricorre per la cassazione della sentenza della CFR della Liguria, n. 593/3/2016, dep. 18.4.2016, che su impugnazione di avviso di accertamento, emesso sulla scorta di pvc della Guardia di finanza, per Irpef anno 2005, con il quale erano stati recuperati a tassazione i compensi ricevuti dal fratello S.B. (titolare della ditta individuale B. Refrigerazioni), ha respinto l’appello del contribuente, che deduceva la mancanza di motivazione dell’atto impositivo e la natura di rimborso spese delle somme accreditate dalla ditta del fratello ma non dichiarate dal contribuente. La CTR ha ritenuto che la presunzione legale di ricavi degli importi del conto corrente personale del contribuente — verificati in base a regolare indagine bancaria- sposti sul contribuente l’onere della prova, nel caso di specie non assolta, dovendosi attribuire a tali somme, per la loro periodicità e la mancata correlazione nelle ricevute di spesa, il connotato di stipendio e non di rimborso spese, come preteso.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Col primo motivo si deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per mancato rinvio dell’udienza di discussione, avendo la CTR omesso di riportare la richiesta di rinvio del difensore trasmessa il 22.3.2016 alla segreteria della commissione.
2. Il motivo è infondato, non integrando la indisponibilità del difensore, in assenza delle condizioni, come individuate dalla giurisprudenza di questa Corte (SU. n. 4773 de/26/03/2012) l’obbligo per il giudice tributario di rinviare l’udienza di discussione. Ciò con riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (V. anche Cass. n. 14600/2016).
3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, art. 163 TUIR e 67 d.p.r. 600/73 per violazione del principio di divieto di doppia imposizione, data l’apoditticità e genericità della motivazione della sentenza sul punto — con conseguente violazione anche dell’art. 360 n. 5 c.p.c.- che ha considerato le somme rinvenute sul conto corrente del ricorrente come stipendi, mentre nella contabilità del fratello titolare della ditta erogante le indicate somme non erano state detratte dal reddito d’impresa, né l’Agenzia le aveva considerate costi.
4. Il motivo è inammissibile.
La denunzia di motivazione apparente, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, può infatti essere fatta valere unicamente con la deduzione di nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c.. Il ricorrente peraltro non ha fornito alcun elemento atto a comprovare la deduzione, sotto il profilo economico, della doppia imposizione, denunciata quale violazione di legge, limitandosi ad enunciare – senza dimostrare di avere fornito in giudizio la relativa prova — la natura delle somme erogate al fratello, né la questione risulta sia stata affrontata dalla CTR, per cui esula dal giudizio di legittimità, stante la sua natura di giudizio chiuso e a critica vincolata, non contenendo il detto motivo una censura di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c..
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, in base al principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.