CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17301
Imposte dirette – IRPEF – Istanza di rimborso – Condono – Soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, per gli anni 1990, 1991, 1992, presentata dal contribuente in adesione alla disposizione sul condono prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della tempestività dell’istanza (presentata il 6.5.2008), che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto.
F.F. si è costituito con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria.
Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.
Considerato in diritto
1. Con i due motivi del ricorso, con i quali si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3, dell’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 81 c.p.c. e art. 2697 c.c. (primo motivo); dell’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, nonché degli artt. 11 e 14 preleggi, 3 l. 212/2000, 3 d.lgs. 472/97 e 2033 c.c., (secondo motivo), in quanto, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo; e beneficiari della legge agevolativa erano solo coloro che non avevano ancora corrisposto l’imposta.
2. Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex. art. 1, comma 665, l. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016; da ultimo n. 4254/18, n. 3054/18).
Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
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