CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17303
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 – Rimborso IRPEF – Richiesta presentata dal percipiente dipendente – Legittimazione – Sussiste
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, per gli anni 1990, 1991, 1992, presentata dal contribuente in adesione alla disposizione sul condono prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della prova fornita dalla contribuente di avere effettuato i versamenti, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto.
D.S. si è costituita con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.
Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3, dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014. Sostiene la ricorrente che, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
2. Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. Sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 de/ 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 de/ 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex.- art. 1, comma 665, L. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016; da ultimo n. 4254/18, n. 3054/18).
Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in € 1.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
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