CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2019, n. 17694
Tributi – Reddito d’impresa – Accertamento induttivo ex art. 39 del DPR n. 600/1973 – Rideterminazione del reddito – Reddito minimo vitale per mantenere il nucleo familiare – Vizio di extrapetizione – Illegittimità – Prova a carico del contribuente – Mezzi per sostenere il tenore di vita
Rilevato che
Con sentenza n. 55/15/2012, depositata il 12 marzo 2012, non notificata, la CTR del Veneto – sezione staccata di Verona – accolse parzialmente l’appello proposto dalla signora A.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Verona, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2002, col quale l’Amministrazione finanziaria aveva accertato con metodo induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 62 bis e sexies del d.l. n. 331/1993, convertito con modificazioni, nella l. n.427/1993, il maggior reddito d’impresa della contribuente, che aveva dichiarato per l’anno oggetto di accertamento il reddito annuo di soli Euro 2.706.
La sentenza d’appello ritenne di rideterminare in Euro 16.000,00 annui il reddito d’impresa della contribuente, commisurato al reddito minimo vitale per mantenere un nucleo familiare di quattro persone, tenuto conto anche del pur modesto reddito di circa euro 650,00 mensili percepito dalla figlia della contribuente.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., essendo incorsa la sentenza impugnata, secondo l’Amministrazione, nel vizio di extrapetizione, rilevando che l’unico profilo in relazione al quale era stata dedotta dalla contribuente l’illegittimità dell’accertamento presuntivo riguardava unicamente l’an debeatur in ragione dell’inadeguatezza dello strumento utilizzato (solo gli studi settore), ma non certo il quantum debeatur.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché 62 bis e sexies del d.l. n. 331/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fortemente ridotto l’entità del reddito d’impresa rispetto a quanto accertato dall’Ufficio. Ciò dopo aver dato atto che, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente, l’accertamento, oltre che sulla base dell’applicazione dello studio di settore di riferimento, ritualmente espletato il contraddittorio, era altresì basato sugli ulteriori elementi presuntivi riguardanti le gravi incongruenze nei redditi dichiarati dalla parte, e che la contribuente non aveva in alcun modo indicato i mezzi che le avevano consentito di vivere, di mantenere i due appartamenti dei quali è proprietaria con il coniuge e di pagare le rate del mutuo contratto con una banca.
3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. poiché, dopo avere affermato la legittimità dell’accertamento non basato unicamente sugli studi di settore e che, come sopra già indicato, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a superare gli elementi presuntivi addotti dall’Amministrazione a base dell’accertamento ha poi (pag. 4, erroneamente indicata come 3 in ricorso) del tutto contraddittoriamente affermato che per l’anno oggetto di accertamento «il reddito della contribuente è stato determinato dall’ufficio esclusivamente basandosi sul parametro degli studi di settore», giungendo quindi ad un abbattimento del reddito accertato da Euro 71.000,00 ad Euro 16.000,00 senza che, in ragione di quanto prima esposto dalla stessa CTR, vi fosse alcun elemento di prova offerto dalla contribuente idoneo a giustificare un così cospicuo abbattimento, sulla base peraltro dell’individuazione di un concetto, quello della soglia minima di reddito, neppure evocato dalla contribuente medesima.
4. Conviene muovere dall’esame del terzo motivo.
4.1. Quanto sopra riportato evidenzia la chiara fondatezza della censura della ricorrente Amministrazione, atteso che nella stessa pronuncia la CTR prima dà conto della legittimità dell’accertamento, rilevando (p. 3) che «l’avviso non risulta in alcun modo fondato unicamente sugli studi di settore come si evince con chiarezza dalle motivazioni dello stesso», salvo poi affermare nella pagina successiva che «il reddito della contribuente è stato determinato dall’ufficio esclusivamente basandosi sul parametro degli studi di settore», pervenendo quindi ad un abbattimento nella percentuale dell’80% del maggior reddito d’impresa accertato dall’Ufficio, sebbene la stessa CTR avesse premesso che la parte, a fronte del quadro plurimo degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, non avesse fornito alcuna prova riguardo ai mezzi che avrebbero consentito alla ricorrente di vivere con il proprio nucleo familiare, di mantenere i due immobili di cui è proprietaria con il coniuge e di pagare le rate del mutuo contratto con una banca.
4.2. Non vi è dubbio che tale modo di argomentare integri pienamente il vizio di contraddittorietà della motivazione nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo ante riforma del 2012, che ricorre «in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato (cfr. Cass. SU 22 dicembre 2010, n. 25984; Cass. sez. 1, 18 febbraio 2015, n. 3270).
5. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, restando assorbiti gli ulteriori motivi, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto- sezione staccata di Verona – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti i primi due.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto- sezione staccata di Verona, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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