CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2019, n. 17702 – La detrazione di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiede che l’I.V.A. sia effettivivamente dovuta, e cioè che tale imposta corrisponda ad operazioni effettivamente poste in essere ed ad essa soggette, in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta Direttiva del Consiglio CEE n. 77/388