CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13531 – Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta prima casa il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia