CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13617
Trattamento economico inferiore – Salario di inserimento – Trasformazione del contratto di formazione e lavoro – Mancato rispetto della percentuale di conversione di almeno l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti – Minimo costituzionale – Rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, riferito non alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa
Premesso
che con sentenza n. 1080/2013, depositata il 6 novembre 2013, la Corte di appello di Catania, pronunciando nella causa promossa da M. S. nei confronti dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha ritenuto legittimo il trattamento economico inferiore (c.d. salario di inserimento) così come determinato ed erogato nei primi quindici mesi del rapporto a tempo indeterminato sorto per effetto della trasformazione del contratto di formazione e lavoro sottoscritto dalle parti in data 13/5/1997, respingendo, pertanto, la domanda del lavoratore volta a ottenere il riconoscimento dell’indennità di presenza e del premio di produttività che l’Azienda aveva invece escluso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S. con tre motivi, cui ha resistito con controricorso AMT — Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (già Azienda Municipale Trasporti di Catania);
– che AMT ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
rilevato
che con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.C.N.L. Autoferrotranvieri 11 aprile 1995 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello trascurato di considerare il richiamo operato dall’art. 7 del C.C.N.L. al punto n. 9 C.C.N.L. 2/10/1989 e all’Accordo nazionale del 21/5/1981, oltre che ai contratti aziendali del 20/7/1994 e del 9/7/1997, al fine di verificare quali voci retributive dovessero ritenersi effettivamente incluse nel trattamento economico dovuto ai lavoratori assunti mediante trasformazione del contratto di formazione e lavoro; e per non avere tenuto conto del mancato rispetto del medesimo art. 7 nella parte in cui la norma collettiva prevedeva la concessione del beneficio della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel solo caso di conversione di “almeno l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel precedente anno solare”;
– che con il secondo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc.civ., nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di appello non avesse ritenuto formatosi il giudicato sulla contrarietà del comportamento datoriale rispetto alle norme della contrattazione collettiva, avendo l’Azienda appellante limitato l’impugnazione della pronuncia di primo grado al capo relativo alla contrarietà del comportamento datoriale all’art. 36 Cost.;
– che con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione della l. n. 848/1955 (ratifica della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, art. 23), della l. n. 657/1966 (ratifica della Convenzione generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, art. 14), della l. n. 881/1977 (ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali, art. 7) e dell’art. 3 Cost., nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il trattamento economico offerto e corrisposto nei primi 15 mesi del rapporto a tempo indeterminato adeguato alla stregua del principio di sufficienza e proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato e del principio di parità di retribuzione a parità di lavoro svolto;
osservato
preliminarmente che identici ricorsi, con identici motivi, sono stati già esaminati e respinti da questa Corte con le ordinanze n. 26925/2016, n. 524/2017 e n. 8299/2019, le cui motivazioni, in assenza di qualsivoglia nuovo argomento o rilievo, si ritiene, pertanto, di confermare;
– che il secondo motivo di ricorso, che ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via prioritaria, è infondato;
– che, infatti, è dato rilevare, dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello, ritualmente trascritto dalla società controricorrente nelle parti di interesse per l’esame del presente motivo, che le censure dell’Azienda avevano specificamente riguardato il punto della decisione di primo grado in cui era stato ritenuto che l’esclusione dal trattamento economico di determinati emolumenti fosse “avvenuta in violazione dell’art. 36 della Costituzione e del c.c.n.l.”, con la conseguenza che non vi erano state né formazione di un giudicato interno né tantomeno acquiescenza;
– che, quanto al primo motivo, si deve anzitutto rilevare un profilo di inammissibilità, non evincendosi dallo stesso quando ed in che termini il lavoratore abbia posto la questione del mancato rispetto della percentuale di conversione di almeno l’80% dei contratti di formazione e lavoro complessivamente scaduti nel corso del precedente anno solare;
– che d’altra parte neppure si evince se effettivamente fossero stati mossi quei rilievi volti a contrastare la ritenuta legittima esclusione dal trattamento economico dell’indennità di presenza e del premio di produzione sulla base del richiamo operato dall’art. 7 C.C.N.L. 11/4/1995 al punto n. 9 C.C.N.L. del 1989 ed all’Accordo nazionale del 1981, rilevandosi dalla sentenza della Corte territoriale che la questione in discussione attenesse proprio alla esclusione dei suddetti emolumenti determinata dalla previsione pattizia del 1995 (clausola della quale il lavoratore aveva chiesto dichiararsi la nullità) e comunque risultando del tutto generico quanto sul punto dedotto dal ricorrente (si veda il passaggio del ricorso introduttivo del giudizio riprodotto dal ricorrente a pag. 16 del ricorso per cassazione in cui è solo apoditticamente affermato che l’art. 7 C.C.N.L. 11/4/1995 “non prevede affatto l’esclusione delle indennità economiche e normative degli accordi aziendali”);
– che, per il resto, gli ulteriori rilievi di cui al primo motivo e quelli di cui al terzo motivo sono manifestamente infondati alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. 23 marzo 2011, n. 6639 ed ancor prima Cass. 14 agosto 2004, n. 15878), da cui non vi è ragione di discostarsi;
– che, come in tali decisioni, anche nella presente causa (relativa a vicenda del tutto analoga), il giudizio di infondatezza trova base, in primo luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (Corte cost. n. 470/2002; Cass. n. 15896/2002). In secondo luogo, con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nella l. n. 863/1984, art. 3, comma 5, la quale prevede l’applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però l’applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr. Cass. n. 9405/2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435/2006);
– che, con specifico riguardo alle questioni poste in questa sede, al di là del tentativo di formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per i primi 15 mesi di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva, con l’art. 36 Cost. e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi consolidati, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una ‘presunzione’ di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. 17 maggio 2003, n. 7752 e altre in senso conforme;
si veda anche Cass. 31 marzo 2012, n. 4475, secondo cui “In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, di un salario di ingresso – cosiddetto prolungato – in deroga all’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla l. n. 863 del 1984, in quanto il minore trattamento retributivo si giustifica per la oggettiva delimitazione di carattere temporale e per la finalità di incentivare la stabilizzazione del rapporto” ed in senso conforme Cass. 25 settembre 2015, n. 19028);
– che, in applicazione di tali principi, deve essere ritenuta corretta la decisione della Corte di appello di Catania che ha affermato la validità, anche alla stregua del motivo espresso dalle parti stipulanti (incentivo premiante per il datore di lavoro che avesse trasformato in rapporti a tempo indeterminato l’80% dei c.f.l. in scadenza), della previsione di una riduzione retributiva per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato;
– che, d’altra parte, le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi, come nella specie, ove è stato mantenuto l’inquadramento corrispondente alla qualifica del contratto nazionale, ma sono state escluse alcune voci di esso, dovendosi negare un intento, diretto o indiretto, di discriminazione in ragione dell’età (cfr. Cass. n. 11435 del 2006, cit.);
ritenuto
conclusivamente che, non ricorrendo alcuno dei vizi denunciati, il ricorso va respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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