CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18800
Crediti Inps e premi Inail – Notificazione delle cartelle – Intimazione di pagamento – Prescrizione
Rilevato che
1. con sentenza 7 maggio 2019, la Corte d’appello di Brescia accertava la sussistenza del diritto di A. – Agenzia delle Entrate Riscossione (già E.S.R. s.p.a.) a procedere ad esecuzione forzata anche per i crediti portati da due cartelle non oggetto di impugnazione da P.B. avverso l’intimazione di pagamento di € 856.542,22, relativa ad una serie di cartelle riguardanti crediti Inps e premi Inail, notificata dall’allora E. il 15 dicembre 2016;
2. essa riformava così la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato l’inesistenza di un tale diritto, per intervenuta prescrizione quinquennale tra la notificazione delle cartelle (mai impugnate) e l’intimazione di pagamento, ad eccezione che per una cartella, cui era applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., tempestivamente interrotta;
3. in particolare, la Corte territoriale escludeva la rilevanza dell’art. 20, sesto comma d.lg. 112/1999 (di possibilità per l’ufficio, in caso di sopravvenuta conoscenza, per le entrate tributarie dello Stato, di nuovi elementi reddituali o patrimoniali dello stesso soggetto, di reiscrizione a ruolo delle somme già discaricate, purché non decorso il temine di prescrizione decennale), siccome regolante i rapporti tra ente creditore e concessionari della riscossione ed il riferimento al regime prescrizionale ordinario, applicabile in materia di crediti erariali, in funzione meramente parametrica per l’esercizio dell’azione esecutiva; senza alcuna interferenza nel regime di diritto sostanziale dei crediti previdenziali, “di stretta osservanza e insuscettibile di interpretazione analogica”;
4. con atto notificato il 7 novembre 2019, A. ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’Inail e P.B. resistevano con distinti controricorsi; l’Inps, ritualmente intimato, non svolgeva difese; P.B. comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Considerato che
1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20, quinto (ora sesto) comma d.lg. 112/1999 e 1, comma 197 I. 145/2018, per la conversione fin dal 1999 della prescrizione breve (quinquennale) in ordinaria (decennale) anche dei crediti previdenziali per effetto dell’iscrizione a ruolo (unico motivo);
2. esso è manifestamente infondato;
3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pure restando irrilevante la previsione dall’art. 20, sesto comma d.lg. 112/1999 di un termine di prescrizione decennale per la riscossione, siccome riguardante il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferente con lo specifico termine previsto per azionare il credito; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 l. 335/1995 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall’art. 2946 c.c. (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31352; Cass. 26 aprile 2019, n. 11335; 27 gennaio 2020, n. 1826; Cass. 22 luglio 2020, n. 15606);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, a carico di A. in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario di P.B., secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna A. alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario di P.B..
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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