CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18819 – Nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è impugnabile per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi