CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 maggio 2018, n. 10458
Tributi – Accertamento basato sull’esame dei conti bancari – Presunzione legale relativa – Onere di prova contraria a carico del contribuente che i movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2263/9/2014, depositata il 15 dicembre 2014, non notificata, la CTR dell’Emilia — Romagna rigettò l’appello principale proposto da G.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ravenna, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Ravenna, che aveva rettificato il reddito imponibile da partecipazione societaria alla stessa spettante in forza della quota del 99% del capitale sociale dalla stessa detenuta nella S.a.s. C.M.. di D.G. e C. sulla base dell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi imputati per il medesimo anno alla società medesima, sulla base d’indagine della Guardia di Finanza di Lugo, rigettando nel contempo l’appello incidentale dell’Ufficio volto ad ottenere la piena conferma della legittimità dell’atto impositivo impugnato.
La CTR, per quanto qui rileva, nel rigettare l’appello incidentale dell’Ufficio affermò che spetta a quest’ultimo offrire gli elementi di fatto per qualificare quali ricavi i prelevamenti effettuati dai conti correnti bancari oggetto di accertamento, ciò che nella fattispecie non aveva fatto.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973, 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che l’accertamento tributario fondato sull’esame dei conti bancari del contribuente, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 è basato su presunzione legale relativa (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26111; Cass. sez. 5, 4 agosto 2010, n. 18081), a fronte della quale il contribuente è abilitato a fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.
La decisione impugnata ha dunque violato il criterio di riparto dell’onere probatorio in punto di qualificazione come ricavi dei prelevamenti effettuati dai conti correnti oggetto dell’accertamento.
Va dato atto che nelle more è intervenuta altresì analoga decisione nel contenzioso relativo al medesimo anno d’imposta tra il Fisco e la società (Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10029), sicché il relativo giudizio pende dinanzi alla CTR dell’Emilia Romagna in sede di rinvio.
Ove possibile le cause andranno ivi riunite, non essendo più risolvibile in questa sede il mancato rilievo del probabile difetto di contraddittorio tra società di persone e soci (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 8 maggio 2001, n. 6384; Cass. sez. 3, 5 marzo 2007, n. 5061; Cass. sez. 6-3, ord. 11 settembre 2017, n. 21096), fermo restando che, ove nelle more si sia formato il giudicato nella controversia relativa al contenzioso sulla società, esso sarà idoneo a spiegare i suoi effetti nel presente giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito imputato al socio per trasparenza.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR dell’Emilia — Romagna in diversa composizione, che si uniformerà al succitato principio di diritto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia — Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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