CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 maggio 2019, n. 11540
Cartella esattoriale per somme derivanti omissioni contributive – Esonero della contribuzione per malattia – Datore di lavoro che ha corrisposto il relativo trattamento – Applicazione analogica all’esonero dalla contribuzione di maternità – Presentazione richiesta di definizione agevolata ex art. 1 del D.L. n. 148/2017 – Dichiarazione del debitore con impegno a rinunciare al giudizio di Cassazione – Processo estinto ex art. 391 c.p.c.
Rilevato che
L’I.N.P.S. – anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. – ha proposto ricorso con unico motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), degli artt. 22, c. 2 e 79 d.lgs. 151/2001 e 6 l. n. 138/1943 e dell’art. 1, c. 1 DPR 145/1965 e dell’art. 1 I. 104/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), avverso la sentenza n. 4947/2013 della Corte d’appello di Roma di rigetto dell’appello proposto dall’Inps, nei confronti di E. s.p.a. ed E.T. s.p.a, contro la sentenza del Tribunale della stessa città che, nel giudizio di opposizione alla cartella notificata il 25 gennaio 2010 avente ad oggetto il pagamento di somme derivanti omissioni contributive, aveva dichiarato l’insussistenza delle pretese contributive azionate dall’Inps in ragione dell’applicabilità dell’art. 20 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008 con riferimento, non solo all’esonero della contribuzione per malattia, trattandosi di datore di lavoro che ha corrisposto il relativo trattamento con esonero dell’Inps dal relativo obbligo, ma anche in via analogica con riferimento all’esonero dalla contribuzione di maternità non previsto testualmente; la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento all’obbligo della società opponente per il periodo antecedente al gennaio 2009, appartenente al gruppo E.N.E.L. S.p.A., che l’art. 6 della l. n. 138/1943, che esonera l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità di malattia quando il datore di lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse applicabile anche all’indennità di maternità, con la conseguente insussistenza dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione all’I.N.P.S.;
hanno resistito E. s.p.a. ed E.T. s.p.a. con controricorso;
Equitalia Sud s.p.a è rimasta intimata;
in vista dell’adunanza camerale, E. s.p.a. ed E.T. s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., evidenziando di aver presentato, quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio n. 09720100009326657, richiesta di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che detta richiesta era stata accettata e che il pagamento del dovuto era avvenuto, mentre quanto alla cartella n. 09720100009860300 opposta da E.T. s.p.a. non era stata chiesta definizione agevolata perché già interamente pagata come da estratto conto; nella memoria, cui allegavano dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione del 15 giugno 2018 ed estratti conto provenienti dall’Agenzia delle Entrate, le società chiedevano, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l’intervenuto riconoscimento del debito;
Considerato che
non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;
venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che le parti resistenti hanno documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti tanto che il conto non presenta debiti e ciò hanno fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell’adunanza dinanzi a questa Sezione Lavoro;
nella memoria hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, e spetta a questa Corte qualificare giuridicamente tale istanza;
L’I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l’I.N.P.S. concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;
risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;
la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dall’art. 6, comma 4, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dall’art. 1 d.l. n. 148 del 2017 conv. in l. n. 172 del 2017;
non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.
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