CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5614
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Sentenza – Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza – Nullità
Fatti di causa
In forza di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Chieti in data 3.6.2009 nei confronti di N.S.S.A. s.r.l., l’Ufficio di Como notificò a I.A.F.M. s.r.l. un avviso di accertamento, accertando per l’anno 2006 maggiore IVA da omessa fatturazione di acconti, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Como, con sentenza n. 144/1/12, accolse il ricorso, ma la C.T.R. della Lombardia, con decisione del 25.3.2014, accolse l’appello dell’Ufficio. I.A.F.M. s.r.l., frattanto dichiarata fallita, ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, più memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 11.12.2019, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 24 Cost., e degli artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., evidenziando di non aver ricevuto alcuna comunicazione della trattazione dell’udienza dinanzi alla C.T.R., con conseguente nullità della sentenza.
1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ancora carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha ritenuto quali acconti (imponibili ai fini IVA in quanto inseriti nei conti “clienti c/anticipi” e “clienti c/fornitori”) gli importi contestati, anziché considerarli finanziamenti infragruppo infruttiferi e quindi non imponibili.
1.3 – Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione dell’art. 6, comma 2, ult. cpv., del d.lgs. n. 471/1997, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente lamenta la mancata esclusione della sanzione invece applicata, trattandosi di violazioni meramente formali.
2.1 – Il primo motivo è fondato.
Dall’esame del fascicolo d’appello, infatti, non risulta alcuna comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza al difensore di I.A.F.M. s.r.l., adempimento neanche risultante dal “foglio elenco”. Pertanto, la sentenza impugnata è nulla, sicché occorre rimettere la causa alla C.T.R. della Lombardia per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio. I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.
3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è dichiarata nulla, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’Ufficio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057 - Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14576 - Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40176 - Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del dlgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 - Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 luglio 2019, n. 19189 - Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21869 - Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…