CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5614
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Sentenza – Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza – Nullità
Fatti di causa
In forza di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Chieti in data 3.6.2009 nei confronti di N.S.S.A. s.r.l., l’Ufficio di Como notificò a I.A.F.M. s.r.l. un avviso di accertamento, accertando per l’anno 2006 maggiore IVA da omessa fatturazione di acconti, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Como, con sentenza n. 144/1/12, accolse il ricorso, ma la C.T.R. della Lombardia, con decisione del 25.3.2014, accolse l’appello dell’Ufficio. I.A.F.M. s.r.l., frattanto dichiarata fallita, ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, più memoria, cui resiste l’Agenzia con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 11.12.2019, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 24 Cost., e degli artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., evidenziando di non aver ricevuto alcuna comunicazione della trattazione dell’udienza dinanzi alla C.T.R., con conseguente nullità della sentenza.
1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ancora carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. ha ritenuto quali acconti (imponibili ai fini IVA in quanto inseriti nei conti “clienti c/anticipi” e “clienti c/fornitori”) gli importi contestati, anziché considerarli finanziamenti infragruppo infruttiferi e quindi non imponibili.
1.3 – Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione dell’art. 6, comma 2, ult. cpv., del d.lgs. n. 471/1997, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente lamenta la mancata esclusione della sanzione invece applicata, trattandosi di violazioni meramente formali.
2.1 – Il primo motivo è fondato.
Dall’esame del fascicolo d’appello, infatti, non risulta alcuna comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza al difensore di I.A.F.M. s.r.l., adempimento neanche risultante dal “foglio elenco”. Pertanto, la sentenza impugnata è nulla, sicché occorre rimettere la causa alla C.T.R. della Lombardia per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio. I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.
3.1 – In definitiva, la sentenza impugnata è dichiarata nulla, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’Ufficio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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