CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5674 – La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.m. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario – ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente