CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6897
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori commercialisti – Contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico – Principio del pro rata – Prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost.
Rilevato che
1. con sentenza n.310 del 2015, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire all’attuale intimato, dottore commercialista in quiescenza dal 2004, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2013 sul trattamento pensionistico, dichiarate illegittime le trattenute operate sulla pensione nel quinquennio 2009-2013;
2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due articolati motivi, cui ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, A.G.;
Considerato che
3. i motivi di ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi – d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della Cassa – vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
4. in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);
5. Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003);
6. sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore;
7. le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati;
8. rimane assorbita ogni ulteriore censura;
9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
10. ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto:
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in solido ai procuratori antistatari, avvocati S.T., A.M. e M.M..
Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
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