CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28044
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal Sisma Sicilia del 1990-1992 – Rimborso imposte pagate – Legittimazione soggettiva – Lavoratore dipendente in relazione alle ritenute operate dal datore di lavoro
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 275/13/2017, depositata il 25 gennaio 2017, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. S.A., avverso la decisione della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che il ricorrente, lavoratore dipendente, residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, aveva chiesto per la quota pari al 90% delle imposte pagate in relazione all’IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione del contribuente a richiedere il rimborso delle ritenute operate dal suo datore di lavoro, giacché la ratio dell’intervento legislativo doveva intendersi nel senso che il predetto rimborso spettasse in via esclusiva al sostituto d’imposta che aveva assolto gli obblighi tributari.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della citata l. n. 289/2002, degli artt. 11 e 14 delle preleggi; dell’art. 3, comma 1, della l. n. 212/2000; dell’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe prestato acritica adesione all’orientamento espresso da questa Corte, a partire da Cass. sez. 5, 1° ottobre 2007, n. 20641, di cui sollecita una revisione, dovendo intendersi l’agevolazione attribuita, in ragione della particolare ratio della disciplina condonistica di fare “cassa” senza attendere i tempi del contenzioso, predisposta solo in favore di chi non avesse ancora versato le imposte, mediante il solo pagamento del 10% del dovuto.
3. Entrambi i motivi sono da ritenere inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155).
3.1. In relazione al primo va, infatti, richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui «in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5653; Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142), «rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017), al riguardo dovendo escludersi il diverso, ma non vincolante, parere contenuto nelle risoluzioni menzionate dalla ricorrente amministrazione.
3.2. Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con l’art. 16 octies,comma 1, lett. b), del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato», sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» donde l’ulteriore affermazione dell’anzidetto principio alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017; Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2018, n. 4291), che hanno altresì chiarito che le modalità, in relazione al limite di spesa fissato dal medesimo art. 16 octies della citata l. n. 123/2017, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, esulano dall’ambito della definzione della presente controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza (cfr. ancora Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 6213).
4. Quanto al secondo motivo, esso è ugualmente inammissibile, avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (oltre alle già citate Cass. n. 20641/07 e Cass. n. 29906/17, si vedano anche, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2012, n. 9577; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10242; Cass. sez. 6-5, ord. 10 settembre 2014, n. 19037 (quest’ultima riferita ai rimborsi per i residenti nelle province del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002), senza che siano stati prospettati argomenti idonei a mutare il suddetto orientamento, avendo peraltro il legislatore, con il menzionato art. 16 octies della I. n. 123/2017, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento, né risultano essere stati prospettati dall’Amministrazione ricorrente argomenti idonei a giustificarne la revisione.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
6. Nulla va disposto in relazione alle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.
7. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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