CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28064

Accertamento – Riscossione – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Versamenti omessi – Sanzioni – Contenzioso tributario

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria,  l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa al provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente.

L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 comma 3 lett. a) della legge n. 289 del 2002 come richiamato nell’art. 39 D.L. n. 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto la natura impositiva della cartella di pagamento recante due ruoli esecutivi per gli anni d’imposta 2000 e 2001 derivante da controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di condono fiscale, l’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, sena alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione” (Cass. n. 1571 del 28/01/2015, 14333/18, Cass. ordinanze n. 14344 del 08/ 06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017; Cass., Sez.5, Sentenze n. 7536 del 15/04/ 2016, n. 7279 del 13/04/2016, n. 9194 del 21/04/ 2011; conf. Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620 del 2016 nonché n. 9545 del 2011)

Nel caso di specie, al di là delle contestazioni sulla pretesa tributaria, spiegate dalla contribuente nel giudizio avverso la cartella, è pacifico che la cartella scaturisse da un controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR n. 600/73, per un debito proprio della contribuente che aveva omesso il versamento di imposte dalla stessa dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione; la natura liquidatoria e non impositiva del giudizio, pertanto, giustifica il diniego di definizione della lite pendente da parte dell’ufficio.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito rispetto al giudizio d’appello, ponendosi a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.