CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30997 – A norma dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora sussistano i due concorrenti presupposti, della nullità dell’atto o della sua notificazione (cd. presupposto oggettivo) e la mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (cd. presupposto soggettivo)