CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31114
Rapporto di lavoro – Qualifica di vigile urbano – Prestazione in giorno festivo infrasettimanale – Giorno di riposo compensativo della maggiorazione per lavoro straordinario festivo
Rilevato
che, con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Verbania e rigettava la domanda proposta da E.L., F.M., M.P., B.S.P. e F.F.Q. nei confronti del Comune di Arona, alle cui dipendenze prestavano servizio con qualifica di vigile urbano, avente ad oggetto l’accertamento del diritto di beneficiare, in caso di prestazione dell’attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, di un giorno di riposo compensativo della maggiorazione per lavoro straordinario festivo, ai sensi dell’art. 24 comma 2, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali 14.9.2000, lamentando di aver percepito, a partire dall’ottobre 2010, l’indennità di turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, del predetto CCNL;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata alla stregua della disciplina applicabile con riguardo all’istituto delle festività infrasettimanali, esaustivamente contenuta, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, negli artt. 22 e 24 del CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali, da ritenersi immune dalla censura di incostituzionalità sollevata sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento, disciplina in base alla quale ai lavoratori in turno, quali devono essere considerati i vigili urbani, è applicabile non l’art. 24, che contempla l’ipotesi di prestazione resa in giorno festivo o dedicato al riposo compensativo e, perciò, necessariamente implicante il superamento dell’orario di lavoro contrattuale, bensì dall’art. 22, comma 5, seconda alinea, che riconosce, in relazione alla prestazione ordinaria resa in regime di turnazione, una maggiorazione della retribuzione;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti ad eccezione di F.F.Q., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Arona;
Considerato
che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi, riflettendo la fattispecie concreta l’ipotesi astrattamente contemplata dal predetto art. 24 del CCNL, erroneamente, dunque, ritenuto inapplicabile, essendo state le ricorrenti chiamate a prestare servizio in giornate festive infrasettimanali senza che fosse previsto un apposito riposo compensativo, rendendo così una prestazione eccedente il normale orario di lavoro;
che, con il secondo motivo, così rubricato “Errore essenziale sulla qualificazione del lavoro prestato dalle ricorrenti nelle giornate di festività infrasettimanale” le ricorrenti sostanzialmente ribadiscono la censura di cui al motivo che precede, imputando alla Corte di aver, senza alcuna valutazione degli elementi in fatto dedotti in giudizio, qualificato il lavoro richiesto alle ricorrenti nelle giornate di festività infrasettimanali come lavoro ordinario, quando, invece, in difetto della fruizione di una riduzione oraria o di un riposo compensativo, quel lavoro doveva essere considerato come eccedente l’orario normale;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 27.9.2016, n. 18942) secondo cui i lavoratori turnisti, quali devono qualificarsi i vigili urbani, hanno diritto al solo compenso di cui all’art. 22 comma 5, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, che remunera il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro, avendo le ricorrenti avanzato la rivendicazione con riguardo alla stessa prestazione lavorativa resa in turno nel normale orario di lavoro, sull’esclusivo presupposto della coincidenza del turno con una giornata festiva infrasettimanale e, pertanto, in contrasto con quella interpretazione, senza allegare e provare la mancata fruizione, in relazione ad essa, del riposo compensativo e così il superamento del normale orario di lavoro;
che, pertanto, il ricorso va rigettato,
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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