CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31170
Rapporto di lavoro – Demansionamento – Risarcimento danni – Licenziamento intimato in costanza di malattia – Crisi aziendale
Rilevato
che, con sentenza del 24 maggio 2018, la Corte d’Appello di Bologna, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna sulla domanda proposta da F.M. nei confronti della C.I. Soc. Coop. Agricola, alle cui dipendenze aveva prestato servizio in qualità di dirigente, domanda avente ad oggetto l’accertamento a carico della Società datrice della responsabilità in relazione al demansionamento subito e la condanna della stessa al risarcimento del danno relativo in tutte le sue componenti nonché la declaratoria dell’inefficacia del licenziamento intimato in costanza di malattia con condanna al pagamento delle mensilità spettanti a titolo di comporto e, comunque, dell’ingiustificatezza del medesimo, con riconoscimento del preavviso e dell’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL di categoria, in parziale riforma della predetta decisione, dichiarava sussistere il lamentato demansionamento, condannando la Società al risarcimento del danno biologico e professionale, mentre del licenziamento riconosceva non l’ingiustificatezza ma soltanto l’inefficacia con condanna della società al pagamento delle retribuzioni relative al periodo dì comporto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto effettiva la situazione di crisi aziendale posta a base dell’intimato licenziamento e di per sé idonea a giustificarlo a prescindere dai distinti profili di illegittimità della condotta aziendale concretatisi nel demansionamento del M., accertata dunque in relazione ad esso la responsabilità della Società con riguardo tuttavia al più circoscritto periodo luglio 2007/luglio 2010 e la spettanza in favore del M. del risarcimento del danno biologico, peraltro in riduzione rispetto a quanto statuito dal primo giudice per il concorso di cause parimenti incidenti sullo stato di salute, dovute le retribuzioni relative al periodo di comporto per essere il licenziamento, in effetti intimato in costanza di malattia, inefficace per la durata del medesimo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su tre motivi, cui resiste, con controricorso, il M.;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, I. n. 604/1966, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’idoneità giustificativa, rispetto al licenziamento intimato al ricorrente, delle ragioni legittimanti la soppressione del posto occupato dal medesimo, convincimento maturato prescindendo dalla circostanza per cui il ricorrente, assegnato a quel posto a seguito di un accertato demansionamento, non ne doveva essere il titolare;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 e 2729 c.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo in base al quale la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione di escludere il denunciato demansionamento per il periodo 2000/2007, avendo la Corte medesima trascurato la rilevanza probatoria del dato presuntivo per cui l’assegnazione del ricorrente a compiti solo parzialmente coincidenti con quelli in precedenza svolti risultava espressiva del ridimensionamento dell’originario ruolo professionale;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e/o 2087 e 1218 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha ridotto nella misura della metà il risarcimento dovuto a titolo di danno biologico stante la ricorrenza di concause incidenti sullo stato di salute della parte lesa;
che, dal canto suo, la Società ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli arti. 2103, 2094 c.c. e 41 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistere il lamentato demansionamento per il periodo 2007/2010, non avendo tenuto in considerazione l’identità del livello professionale implicato dalla posizione di nuova assegnazione;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del lamentato danno biologico su certificati medici da considerarsi inattendibili;
che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla spettanza del comporto da parte del M., statuizione che prescinde dalle eccezioni tempestivamente sollevate dalla Società relative al riferirsi del certificato a soggetto diverso denominato “Franco” e non “Francesco” M. ed al recare tale certificato una data successiva a quella di comunicazione del licenziamento;
che, rilevata l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, atteso che la giustificatezza del licenziamento del M. è stata valutata sulla base del dato per cui la riorganizzazione aziendale invocata a giustificazione del provvedimento aveva investito l’intero settore commerciale, nel quale il M. pacificamente risultava essere stato sempre inserito ed in particolare il dirigente responsabile della stessa direzione dalla quale il M. sosteneva essere stato illegittimamente rimosso e l’inammissibilità del secondo, non misurandosi le censure mosse dal ricorrente, limitate al rilievo del dato presuntivo per cui, nel corso del periodo 2000/2007, il M. risultava progressivamente assegnato ad uffici che, nella loro denominazione, riflettevano ambiti funzionali più circoscritti rispetto a quelli originari, con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale motiva il convincimento della non desumibilità dell’assunto del ricorrente dall’estesa prova testimoniale espletata, si deve, viceversa ritenere meritevole di accoglimento il terzo motivo alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte ((cfr., da ultimo, Cass. 11.11.2019 n. 28986), secondo cui, nel concorso tra il fatto dell’uomo con la concausa naturale, quest’ultima deve ritenersi giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p.;
che, quanto ai tre motivi su cui sì articola il ricorso incidentale della Società, va rilevata l’inammissibilità di ciascuno di essi, il primo, per essersi la Società ricorrente limitata a confutare, senza neppure evidenziare í passi idonei a sostenere la propria tesi, la rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del lamentato demansionamento per il periodo 2007/2010, il secondo ed il terzo per essere entrambi carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, non dando conto la Società ricorrente nel secondo motivo, attraverso la trascrizione o l’allegazione della documentazione invocata ed in particolare dei certificati medici che assume non veritieri, dell’affermata inattendibilità della stessa ed, analogamente, nel terzo motivo, del contenuto del certificato medico che assume essere pervenuto in data successiva all’intimato licenziamento, ben potendo questo (sicuramente riferito al ricorrente dovendosi ritenere essere “Franco” e “Francesco” lo stesso nome) recare una attestazione di malattia risalente a data precedente ed anteriore a quella del recesso;
che, dunque, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed il secondo motivo del ricorso stesso nonché il ricorso incidentale della Società e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso principale rigettati i primi due del ricorso medesimo ed il ricorso incidentale della Società, cassa la sentenza impugnatave rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
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