CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31197
Pensione anticipata di vecchiaia – Domanda – Requisito contributivo – Raggiungimento della soglia invalidante – Accertamento
Rilevato che
1. con sentenza n.777 del 2016, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dall’attuale intimata (nata il 26 maggio 1955) e condannato l’Inps all’erogazione della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1° febbraio 2010;
2. la Corte territoriale, ritenuto incontestato il requisito contributivo e accertato, dall’ausiliare officiato in giudizio, il raggiungimento della soglia invalidante, in misura pari all’85 per cento, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19 gennaio 2010), riconosceva il diritto dell’assicurata, infra cinquantacinquenne, alla prestazione, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e irrilevante, nella specie, la disciplina delle finestre di accesso, prevista per i soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a decorrere dall’anno 2011 (d.l. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1), in considerazione della sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anticipata di vecchiaia da epoca anteriore alla data stabilita dal citato d.l. n. 78 del 2010 (il 1° gennaio 2011);
3. contro la sentenza ricorre l’INPS;
4. S.M. ha resistito con controricorso;
Considerato che
5. l’Inps denuncia violazione dell’art. 9 del r.d.l. n.636 del 1939 e dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n.503 del 1992 per avere la Corte riconosciuto la pensione di vecchiaia anticipata a far tempo da epoca in cui l’assicurata non aveva ancora raggiunto il requisito anagrafico per la prestazione (55 anni di età) alla stregua dell’art. 9 r.d.l. n.636 del 1939, disposizione valida, per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, anche dopo il progressivo innalzamento dell’età pensionabile (art. 1, co.8, d.lgs.n.503 del 1992);
6. denuncia, inoltre, violazione dell’art. 1, comma 5, legge n. 247 del 2007 per avere trascurato l’incidenza dei differimenti (le finestre di accesso) previsti dal legislatore del 2007, per cui la prestazione richiesta dall’assicurata doveva slittare al primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l’assicurata maturava il diritto alla pensione, quindi decorrere dal 1° ottobre 2010;
7. il ricorso è da accogliere;
8. si controverte dell’applicabilità del regime delle finestre anche alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, decorrente da epoca antecedente al 1° gennaio 2011;
9. la pensione anticipata in discorso va considerata, un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80 per cento;
10. questa Corte (fra tante, da ultimo, Cass. n. 1931 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento;
11. lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla legge n. 222 del 1984;
12. ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo e tale disposizione trova applicazione anche in riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto di specifica disposizione volta ad escludere tale categoria di pensioni di vecchiaia;
13. il dettato normativo della legge n. 247 del 2007 è chiaro nel ricomprendere, nel differimento della data di accesso al pensionamento, tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi in misura pari o superiore all’80 per cento;
14. l’interpretazione così consolidata trova ulteriore riscontro nell’analoga normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, in ordine alla quale si è, del pari, affermato che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle finestre di accesso previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia, alle età previste dagli specifici ordinamenti (per tutte, Cass. n. 29420 del 2018 e numerose successive conformi);
15. in conclusione, la sentenza impugnata che non si è uniformata al richiamato principio va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo per nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
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