CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31200
Pensione anticipata di vecchiaia – Diritto – Accertamento – Regime delle c.d. finestre mobili
Rilevato che
la Corte d’appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui R.P. aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all’art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale ha motivato che, mancando, nel sistema, una norma che preveda l’espressa applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; ha così dichiarato il diritto di dell’appellato di accedere alla pensione di vecchiaia conservando la previgente soglia anagrafica;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
R.P. ha depositato controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’INPS contesta “Violazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi;
il motivo è fondato;
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);
questa Corte ha affermato che l’art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.