CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2018, n. 23980
Tributi – ICI – Valore imponibile – Terreno agricolo – Area ricompresa in zona C/1 del PRG – Attribuzione della natura di area edificabile – Legittimità
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1299/1/2015, depositata il 3 agosto 2015, non notificata, la CTR della Calabria rigettò l’appello proposto dalla sig.ra M.L.D.C. nei confronti del Comune di Cetraro avverso la sentenza della CTP di Cosenza, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2005 e 2006.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso.
L’intimato Comune di Cetraro non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contraddittorietà della motivazione, circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio dell’applicabilità, ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, al valore agricolo del terreno, stante la sua conclamata sostanziale inedificabilità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 504/1992, alla stregua dell’art. 11 quaterdecies, comma 16, del dl. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in l. n. 248/2005 e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni in l. n. 248/2006, lamentando che erroneamente la decisione impugnata avrebbe stimato l’area oggetto di accertamento come edificabile, sebbene inferiore alla superficie minima di mq 10.000 suscettibile di lottizzazione.
3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della condanna alla spese del grado di appello, atteso che l’appello doveva ritenersi viceversa fondato alla stregua delle considerazioni sopra esposte, essendo comunque ingiustificata la condanna di essa appellante al versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l’appello.
4. Il primo motivo è inammissibile.
Come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) deve ritenersi ormai espunta dall’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, la censura per insufficiente o contraddittoria motivazione, dovendo intendersi il vizio motivazionale prospettabile esclusivamente laddove la stessa, pur graficamente esistente, si risolva in difetto assoluto di motivazione o motivazione meramente apparente, tale da risolversi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante in relazione al disposto dell’art. 111 Cost.
5. In ogni caso, venendo all’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata non si esprime in termini contraddittori, avendo fatto corretta applicazione del principio posto da Cass. sez. unite 30 novembre 2006, n. 25506 e successiva giurisprudenza conforme, poiché l’essere l’area ricompresa in zona C/1 del PRG, indipendentemente dalla previsione di piano attuativo, ne legittima l’attribuzione della natura di area edificabile, senza che possa trovare applicazione ai fini dell’imponibile ICI il valore catastale del terreno, ex art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 504/1992, come se si trattasse di terreno agricolo, dovendo pur sempre intendersi come operante sulla mera determinazione del quantum rispetto al valore venale in comune commercio dell’area il fatto che non rispondesse alla superficie minima suscettibile di lottizzazione.
6. Il terzo motivo, nella parte riferita alla censura della disposta condanna della ricorrente alle spese, del pari è infondato, avendo fatto – la sentenza impugnata legittima applicazione del criterio della soccombenza.
Il ricorso dunque va rigettato.
7. Avuto riguardo alla statuizione di carattere amministrativo inerente all’indicazione, da parte del giudice tributari d’appello, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante soccombente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se ne deve comunque rilevare l’erroneità.
7.1. Il giudice tributario d’appello ha ritenuto tout court applicabile al processo tributario d’appello una norma, l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la quale prevede che «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1- bis».
Si tratta, infatti, di norma avente carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile, secondo l’esegesi della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18, depositata il 2 febbraio 2018, e condivisa da questa Corte.
Ciò diversamente da quanto dovuto per la soccombenza nel presente giudizio di legittimità, stante la natura di ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di rito, del giudizio di cassazione avente ad oggetto l’impugnazione di pronuncia resa da Commissione tributaria regionale, come ribadito dalla citata Cass. n. 8053/14.
8. Nulla va infine disposto quanto alla spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese il Comune intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara non sussistente l’obbligo della contribuente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta in grado di appello.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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