CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18250 – Qualora, durante la pendenza del giudizio, sopraggiunga la morte della parte costituita ed il suo procuratore ometta di dichiarare o notificare l’evento nei modi e nei tempi di cui all’art.300 c.p.c., la posizione giuridica del soggetto rappresentato (rispetto alle altre parti e al giudice) resta stabilizzata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione del giudizio di gravame, sicché è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, presso il difensore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se il notificante abbia avuto aliunde conoscenza dell’evento