CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2020, n. 24956
Violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione – Elemento ostativo la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato – Reati colposi e di indole analoga a quello contestato – Scarsa propensione del ricorrente al rispetto delle regole e all’osservanza delle prescritte norme cautelari
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. A.L.T. propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, il 5 aprile 2019, ha parzialmente riformato quoad poenam, e per il resto ha confermato, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 25 luglio 2017 dal Tribunale di Cuneo, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 590 cod.pen. (lesioni colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed invero, va premesso che in realtà la Corte di merito (come già aveva fatto il giudice di primo grado) ha negato – e non semplicemente concesso in misura inferiore al massimo – le attenuanti generiche; ma lo ha fatto sulla scorta di un compiuto percorso argomentativo, in cui è stata evidenziata quale elemento ostativo la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato (cui pure è stata concessa una riduzione di pena), tutti per reati colposi e di indole analoga a quello oggi contestato, così da deporre per una scarsa propensione del ricorrente al rispetto delle regole e all’osservanza delle prescritte norme cautelari.
Ciò premesso, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. IlI, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); ed inoltre va rammentato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Al riguardo, come si è detto, la motivazione resa dalla Corte di merito evidenzia i precedenti risultanti dalla biografia penale del ricorrente, e tanto appare sufficiente a fondare il diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell’art. 133 cod.pen..
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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