CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22111 – In tema di liquidazione dell’ IVA di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle “eccedenze detraibili” di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 – sottratte alla autonoma ed individuale compensabilità da parte delle società del gruppo – rientrano non solo quelle maturate dalle società controllate ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo compresa la controllante – la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche