CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2018, n. 8132
Fallimento – Dichiarazioni reddituali – Accertamento – Crediti fiscali – Notificazione – Effetti per il fallito – Legittimazione processuale del curatore
Rilevato che
Con sentenza in data 16 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 10821/26/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso di C. F., quale legale rappresentante della C.’S srl in fallimento, contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004-2005. La CTR osservava in particolare che gli atti impositivi impugnati dovevano considerarsi invalidi a causa del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, affermandone la natura di obbligo di principio procedimentale generale e quindi applicabile anche nel caso, quale quello di specie, di attività accertativa senza accesso presso il contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 43, legge fallimentare, poiché la CTR ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva del C., quale legale rappresentante della società fallita, ad impugnare gli atti impositivi oggetto della lite.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore» (Sez. 5, Sentenza n. 5392 del 18/03/2016, Rv. 639036 – 01);
-«La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell’art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia» (Sez. 6-1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 – 01).
Ciò posto in premessa di diritto, si deve rilevare che la questione della legittimazione attiva del legale rappresentante della società contribuente fallita, posta dall’agenzia fiscale con le difese di prime cure, è stata devoluta in appello, sia pure con generico, ma valido, riferimento appunto alle difese spiegate avanti alla CTP.
La CTR lombarda tuttavia non ha nemmeno considerato la questione stessa, così di per se violando la disposizione dell’art. 43, legge fallimentare, come interpretata negli arresti giurisprudenziali citati.
E’ pacifico infatti (v. sentenza CTP citata per estratto nello sviluppo della censura in esame) che nel caso di specie non vi era stata una semplice inerzia della curatela fallimentare, quanto piuttosto vi era stata una esplicita presa di posizione negativa circa la utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale de qua.
Deve in conclusione affermarsi che la correlativa eccezione preliminare processuale dell’agenzia fiscale è fondata e che quindi non sussiste la legittimazione dell’ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento in oggetto.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso introduttivo della lite.
Stante l’esito alterno del processo, le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno invece tassate al ricorrente C. F. secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna C. F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 13.000 oltre spese prenotate a debito.
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