CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9207 – Nelle cessioni del ramo d’azienda relative alle concessioni dei servizi pubblici l’art. 10 del Dpr 168/2010 stabilendo che la cessione tra il gestore succeduto e gestore subentrante debba avvenire a titolo gratuito, ovvero, se al momento dell’evento i beni non sono stati interamente ammortizzati, con la corresponsione di un importo pari ai residuo del valore contabile a bilancio