CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9257
Contenzioso tributario – Accertamento – Riscossione – Motivazioni del contraddittorio – Legittimità
Rilevato che
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, (di seguito, per brevità, CTR), ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di seguito per brevità, CTP) con la quale – come si ricava dallo svolgimento del processo riportato nel ricorso in esame – era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RCK03T200083/06, per l’anno di imposta 1999, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi e irrogava sanzioni per complessivi euro 1.825.473,00.
La parte motiva della sentenza della CTR così recita: «Invero, il Collegio rileva che non sussistono nè il difetto né la contraddittorietà della motivazione dedotte dall’ufficio in quanto la sentenza pare non solo adeguatamente motivata ma anche coerente con le conseguenze che trae degli assunti affermati nella decisione stessa. Per quanto concerne le ulteriori censure è agevole rilevare che le stesse non meritano accoglimento per essere inconferenti e, comunque, infondate. La sentenza impugnata, difatti, ha esaminato compiutamente la condotta della società contribuente e così ha giustamente rilevato che la non inerenza contestata in ordine ai costi e alla falsa fatturazione sono assunti apodittici dell’ufficio che non ha considerato le allegazioni del contribuente circa la regolarità e la complessità delle operazioni a fronte delle quali l’accertamento compiuto non può che essere ritenuto immotivato. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere rigettato l’impugnata sentenza confermata.»
L’Agenzia delle Entrate, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a tre motivi.
P. s.r.l. in liquidazione non si costituisce.
L’Agenzia delle Entrate, deposita memoria ex art. 380 bis.1., cod. proc. civ..
Considerato che
1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per totale carenza di motivazione.
1.1. In subordine, lamenta la violazione dell’articolo 42 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 e del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, in relazione all’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito considerato l’avviso privo di motivazione.
1.2. In subordine, lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio.
2. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle Entrate ha ritualmente notificato, ex art. 330 cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione al dott. G.M., nella qualità di procuratore costituito e domiciliatario in prime cure della società presso il suo di Roma Via C. n. (…) (vedi cartolina a.r. del 26/03/2013 allegata alla memoria), alla società P. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., presso la sede legale della società, nonché a R.U.S., nella sua qualità di liquidatore della società presso la sua residenza.
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione, in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E’ evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell’appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire – ai fini del giudizio di legittimità – un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018 n. 24452; Cass., 07/04/2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003 n. 196).
4. Venendo al caso all’esame – riguardante il recupero a tassazione per l’anno 1999, di redditi e ricavi non dichiarati in violazione del disposto degli artt. 14 e 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vedi avviso di accertamento allegato al ricorso in cassazione) – il giudice a quo, ha rigettato l’appello dell’Agenzia con un mero richiamo alla sentenza di prime cure e con una mera e apodittica affermazione d’infondatezza dell’accertamento dell’Ufficio.
5. Dalla lettura della parte motiva della gravata sentenza, sopra riportata per intero, non v’è chi non veda come la sentenza della CTR non compie alcuna disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando acriticamente alle motivazioni della CTP ed alle «allegazioni del contribuente circa la regolarità e complessità delle operazioni», senza qualificare la fattispecie all’esame, senza effettuare alcuna sussunzione della fattispecie concreta al precetto generale, senza individuare gli elementi indiziari offerti dal contribuente per contrastare l’accertamento dell’Ufficio. Rimane inevincibile il thema decidendum – con la pretesa dell’Ufficio e le correlative difese del contribuente – nonché la ratio decidendi, non comprendendosi rispetto a quale fattispecie ed a quale disciplina è stata compiuta la valutazione probatoria che ha visto vittoriosa la società contribuente.
6. Anche rispetto alla valutazione del quadro probatorio effettuata dal giudice di merito, soccorre la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice, quando esamina i fatti di prova, non può limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa» (v. Cass., 23/01/2006 n. 1236, Rv. 590221 – 01; Cass., 29/07/2016 n. 15964, Rv. 640645 — 01 entrambe richiamate da Cass., 15/11/2018 n. 32980).
7. In conclusione, poichè la sentenza qui impugnata non tiene in alcun conto le allegazioni difensive poste a base degli specifici motivi di gravame (evincibili dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso), non giustifica la valutazione espressa su essi, non indica la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del giudizio innanzi alla CTP, abbia ritenuto di condividere, limitandosi ad un mero ad enunciare acriticamente la correttezza delle valutazioni del primo giudice, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza.
8. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto; il secondo ed il terzo, proposti in via subordinata, vengono assorbiti dall’accoglimento del primo.
9. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 - Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18108 depositata il 6 giugno 2022 - Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18262 - Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9198 - Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza,…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 24199 depositata l' 8 agosto 2023 - Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13091 - La sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., qualora risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, ovvero qualora la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…