CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2018, n. 31115
Tributi – Imposta di registro – Accertamento – Immobili – Notifica a mezzo posta – Contenzioso tributario
Rilevato
che G.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento imposta di registro per l’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, mediante il primo, la ricorrente assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 342 comma 10 e 2° c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di rilevare d’ufficio la violazione della disciplina prevista per la redazione dell’atto di gravame;
che, attraverso il secondo, la G. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis DPR n. 600/1973, 2645 bis comma 6° c.c. e 67 comma 1° lett. b) DPR n. 917/1986, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la mancata indicazione nell’avviso di accertamento impugnato dell’anno di costruzione dell’immobile, ai fini della tassabilità della plusvalenza contestata in ordine alla decorrenza del quinquennio;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso avversario per inesistenza della notificazione, eseguita dal procuratore domiciliatario a mezzo del servizio postale;
che l’eccezione è fondata e tale da assorbire l’impugnazione avversaria;
che, secondo i principi elaborati da questa Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Sez. 5, n. 3139 del 12/02/2014; Sez. 6-5, n. 1388 del 19/01/2017);
che, nella specie, il ricorso risulta notificato dall’avv. G.S. a mezzo del servizio postale dall’Ufficio di Canicattì e dunque non nelle forme previste dal codice di rito; che, in particolare, la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell’art. 3, prescrive che l’originale del ricorso debba recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale;
che l’atto non è vidimato dal consiglio dell’ordine, né richiama il numero di registro cronologico e l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto (Sez. 3, n. 10272 del 20/05/2015);
che l’atto neppure contiene la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Sez. 5, n. 19577 del 13/09/2006);
che, in tal modo, la notifica, non essendo stata eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014);
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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