CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2019, n. 31479 – L’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell’art. 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione