CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27757
Mancata corresponsione degli aumenti contrattuali – Rinnovo del CCNL – Mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo, da parte dell’associazione sindacale cui è iscritta il datore di lavoro – Rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione – Una tantum, quale indennità di vacanza contrattuale
Rilevato che
1. M.M. autista dipendente di C. Soc. Coop., p.a. ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di € 1.828,75, oltre spese legali, di cui € 933,33 per mancata corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal c.c.n.l. Trasporto merci industria ed € 895,42 previsti dal rinnovo del c.c.n.l. 1.8.2013 Trasporto merci industria per il periodo 1.6.2013/30.9.2014;
2. l’opposizione proposta dalla società C. avverso il decreto ingiuntivo fu respinta dal giudice di prime cure;
3. la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società a corrispondere al M. la differenza tra l’importo di cui al decreto ingiuntivo e l’importo di € 400,00 erogato dalla società al lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3.1. il giudice di appello, in relazione al credito di € 895,42 vantato dal lavoratore quale conseguenza degli aumenti contrattuale previsti dal c.c.n.l. Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, unica questione ancora rilevante, ritenne che la circostanza della mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo da parte della L., associazione sindacale alla quale era iscritta la società datrice di lavoro, e quindi l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto, non impedisse, alla luce del principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 11325/2005, il “recepimento”, nei confronti dei soggetti non stipulanti, delle clausole relative al trattamento retributivo quale parametro al quale commisurare la verifica di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.; in questa prospettiva ritenne i minimi sindacali stabiliti dal c.c.n.l. 2011, che la società aveva continuato ad applicare, non rispettosi del principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost.<< posto che a distanza di due anni le retribuzioni minime non possono verosimilmente ritenersi adeguate al costo della vita ed al mercato del lavoro, tanto è vero che le organizzazioni sindacali hanno concordato il rinnovo del contratto l’1 agosto 2013, applicato poi anche da L. (associazione datoriale cui aderisce C.) con l’accordo dell’ 8 maggio 2015, attraverso il riconoscimento di una una tantum pari a € 400,00 in due tranches da corrispondersi a luglio e a settembre 2015 »; dalla complessiva somma di € 895,45 spettante a tale titolo era da detrarre l’importo di € 400,00 pacificamente corrisposto dalla società in esecuzione dell’accordo di conciliazione dell’8.5.2015 intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano firmato il rinnovo del contratto collettivo del 2013;
4. per la cassazione della decisione propone ricorso C. Soc. coop p.a. sulla base di un unico motivo di ricorso; la parte intimata resiste con tempestivo controricorso;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. nonché degli artt. 2070 e 1372 cod. civ. . Premessa la vincolatività nei confronti del lavoratore dell’accordo del maggio 2015 assume che la presunzione di adeguatezza delle clausole economiche oggetto di pattuizione collettiva era destinata ad operare anche con riferimento alla previsione di quest’ultimo accordo che contemplava la erogazione di una “una tantum” quale indennità di vacanza contrattuale; si duole, inoltre, che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. fosse stato affidato alla mera considerazione della esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente; tanto si poneva in contrasto sia con il principio della derogabilità (anche) in pejus da parte della contrattazione collettiva successiva sia con la intervenuta regolamentazione successiva, vale a dire con l’accordo del maggio 2015 e la connessa previsione di un emolumento una tantum a titolo di indennità di vacanza contrattuale; la entità della differenza tra l’importo di € 895,42, pari alla differenza fra i minimi contrattuali previsti dal c.c.n.l. 2011 e dal c.c.n.l. 2913, e l’importo, pari a € 400,00, riconosciuto dall’accordo del maggio 2015 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, non consentiva di configurare alcuna violazione dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione imposti dalla norma costituzionale;
2. il motivo è fondato;
3. costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008, n. 132/2002);
4. nello specifico, tuttavia, la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo dedotto viene dal giudice di merito fondata con riferimento al solo parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal contratto collettivo Trasporto merci industria, rinnovato nel 2013, pacificamente non applicabile al rapporto in oggetto per non essere la società datrice affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti; è, invece, del tutto trascurata la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l’accordo 8.5.2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti nell’esercizio dell’autonomia negoziale;
5. in altri termini, la scelta di valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione della ricostruzione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., richiedeva la considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti non solo in sede di rinnovo del contratto collettivo Trasporto merci industria ma anche con riferimento all’accordo del maggio 2015 in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all’una tantum, anche tenuto conto della dichiarata finalità di “chiusura” della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell’accordo;
6. le considerazioni che precedono impongono la cassazione della decisione con rinvio al giudice di secondo grado perché, nella verifica del rispetto del canone di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., ove intenda conferire valore presuntivo alle indicazioni derivanti dall’autonomia collettiva in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, tenga conto non solo dei livelli retributivi concordati in sede di rinnovo del contratto collettivo 2013 ma anche della valutazione espressa dalle parti collettive nella previsione e determinazione della indennità di vacanza contrattuale e della funzione che la stessa è stata chiamata ad assolvere nel contesto della regolazione collettiva definita con l’accordo del maggio 2015;
7. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
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