CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2336
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Trasferimento della sede nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento – Competenza territoriale – Tribunale del luogo della sede legale originaria – Effettività della nuova sede – Irrilevanza
Fatti di causa
1. Su ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale di Novara, con sentenza del 18 dicembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell’I. S.r.l. in liquidazione, dando atto del trasferimento della sede legale della società da Novara a Milano, ma escludendone la rilevanza ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, in quanto avvenuto nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza di fallimento.
2. Avverso la predetta sentenza l’I. ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria.
Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. A sostegno dell’istanza, la ricorrente afferma che il trasferimento della sede legale da Novara a Milano costituisce espressione non già di un disegno animato dalla scientia fraudis, ma di una scelta imprenditoriale volta ad ottimizzare la propria gestione aziendale, avendo essa provveduto dapprima, con atto dell’11 giugno 2013, al conferimento del proprio ramo di azienda in favore della S. S.r.l., costituita con l’I.B. S.r.l. ed avente sede in Milano, ed in seguito, nel mese di novembre 2017, alla nomina del proprio amministratore delegato nella persona di O.M., residente a Milano, dove era quindi situata la sede effettiva dell’impresa. Precisato inoltre che il trasferimento della sede legale della società ha avuto luogo con atto del 22 maggio 2018, contestualmente allo scioglimento ed alla messa in stato di liquidazione, con la nomina del liquidatore nella persona della stessa M., la ricorrente afferma che l’art. 9, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non introduce un criterio di competenza alternativo a quello di cui al primo comma, ma prevede una specificazione consequenziale, stabilendo, in riferimento all’ipotesi di trasferimento della sede legale nell’anno anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento, una presunzione di non coincidenza con la sede effettiva, destinata a rimanere superata nel caso in cui risulti che nel luogo in cui è stata trasferita la sede legale si trova anche la sede effettiva dell’impresa. Tanto premesso, osserva che la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Novara, il quale si è limitato a richiamare l’art. 9, secondo comma, della legge fall., senza procedere ai necessari approfondimenti istruttori; aggiunge che, anche a voler dare atto dell’avvenuto trasferimento della sede legale nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza di fallimento, non sono stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi che il trasferimento ha avuto luogo con l’intento di disorientare i creditori.
2. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 9 della legge fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/ 2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886). Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione il secondo comma dell’art. 9, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede (cfr. Cass., Sez. VI, 10/07/2018, n. 18200; 29/ 07/2013, n. 18238; Cass., Sez. I, 5/10/2015, n. 19797). La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall’accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l’incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto territorialmente competente, ai fini della dichiarazione di fallimento, il Tribunale di Novara, quale giudice del luogo in cui era situata la sede legale della società debitrice prima del trasferimento della stessa a Milano, avendo rilevato che tale trasferimento aveva avuto luogo nell’anno anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento, ed avendo quindi escluso condivisibilmente la competenza del Tribunale di Milano, senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva della impresa. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l’affermazione della ricorrente, secondo cui lo spostamento non ha avuto luogo con l’intenzione di trarre in inganno i creditori o di sottrarre la procedura al giudice naturale precostituito per legge, bensì nell’ambito di un progetto imprenditoriale da tempo avviato e volto a far gravitare in un luogo diverso il centro decisionale ed organizzativo dell’impresa, in quanto ciò che viene in considerazione, ai fini dell’individuazione del giudice competente, è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di presentazione dell’istanza di fallimento, non attribuendo la legge alcun rilievo né alla effettività del predetto spostamento, né allo scopo soggettivamente perseguito dall’imprenditore, ancorché esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili.
3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.