CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382
Pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 – Requisiti contributivi e sanitari – c.d. Finestre mobili
Rilevato che
la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 274/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall’1/8/2013, la domanda di A.D., diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992; essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 12, di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa (di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010), non si potesse riferire – per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata; e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80%.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria; R., E. e O.D., eredi aventi causa di A.D., sono rimasti intimati.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
Ritenuto che
con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia; e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.
2. – Il ricorso è fondato, in conformità all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs. 503/1992.
Sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell’art. 12, comma 1 – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.
3. – Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato“, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. E’ sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall’art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
4. – Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. n.78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 – assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento – tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione.
Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all’art. 12 d.l. 78/2010 cit.
5. – La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti affermato che “nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia; ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione.
6. – Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l’art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare; ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
7. – Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge Fornero n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell’accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge Fornero cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall’art. 1, comma 8 d. lgs 503/1992.
8. – Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui all’art 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325 - In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023 - La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20061 - La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17135 - Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ed applicazione del meccanismo delle "finestre"
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31200 - Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…