CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2021, n. 2517 – Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della l. n. 118 del 1971 assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore