CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3411 – Deve radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d’azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall’art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l’azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un’impresa che versi in situazione di “crisi aziendale” ex art. 2, comma 5°, lett. c), l. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad “amministrazione straordinaria”, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999