CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 45
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Cassazione – Sentenza con rinvio – Riesame del giudice di merito – Limiti – Principio di diritto enunciato dalla sentenza
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per il Piemonte in Torino, pronunciando in sede di giudizio di rinvio da questa Corte, ha confermato l’infondatezza dell’avviso di accertamento n. R343000037 notificato alla M.M. s.r.l. e relativo a presunto maggior reddito d’impresa a fini Irpeg e Ilor.
2. Il giudice di appello, rinnovando il giudizio in punto di sussistenza della prova di ricavi non contabilizzati nell’esercizio 1994, ha escluso la circostanza rilevando che la pretesa impositiva era basata sul rinvenimento dei preventivi di vendita, ma che tale unica circostanza non legittimava la presunzione che tutti i preventivi si fossero trasformati in contratti, fonte di ricavo per i corrispondenti importi, in quanto tale presunzione non era affatto univoca, avendo peraltro la contribuente provato con l’esibizione degli scontrini fiscali che i relativi importi erano di gran lunga inferiori all’importo contestato.
3. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi; la M.M. s.r.l. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte di cassazione n. 20264/2008 che ha disposto il rinvio e conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 39 d.p.r. n. 600/1973; nonché artt. 2727, 2729, e 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.)» deducendo che il giudice di rinvio avrebbe eluso il principio di diritto affermato da questa Corte in tema di accertamento della esistenza della contabilità “in nero”.
b. Secondo motivo: «Motivazione omessa o insufficiente, illogica e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi (in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.), deducendo che sarebbe illogica l’affermazione di insussistenza dell’accertamento dell’effettività dei ricavi oggetto dei preventivi, in chiaro contrasto con le acquisizioni probatorie in atti».
c. Terzo motivo: «In via del tutto subordinata:
motivazione illogica e contraddittoria sotto altro profilo (in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.)», deducendo che l’eventuale documentazione da parte della società dell’emissione di scontrini fiscali per una parte dell’importo dei preventivi rinvenuti avrebbe dovuto corroborare la presunzione di effettività dell’incasso del relativo importo, non già svilirla.
d. Quarto motivo: «In ogni caso: Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 383, 385 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulle spese della precedente fase di legittimità.
2. Il ricorso merita accoglimento.
3. Fondati sono il primo e il quarto motivo, con assorbimento degli altri.
4. In tema di limiti e contenuto del giudizio di rinvio, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 17353 del 23/07/2010). La sentenza di rinvio di questa Corte (n. 20264 del 2008) ha accertato in fatto che la documentazione contabile rinvenuta all’epoca dei fatti presso il domicilio l’amministratrice della società controricorrente – tra cui anche i preventivi di cui discute la sentenza oggi impugnata – era da ritenersi equipollente alle scritture contabili ufficiali dell’impresa e andava considerata valido elemento presuntivo al fine dell’accertamento del maggior reddito.
5. Con tali premesse va rilevato che l’accertamento in fatto compiuto da questa Corte nella prima sentenza circa l’efficacia probatoria della documentazione contabile (preventivi e altro) deve ritenersi fosse vincolante per il giudice del rinvio. Oggetto dell’accertamento in fatto demandata al giudice del rinvio era infatti l’esame specifico e accurato di tutta la documentazione, al fine di valutare se e fino a che limite la pretesa erariale fosse legittima.
6. Al contrario la sentenza oggi impugnata non ha compiuto questo esame di merito, ma ha di nuovo messo in discussione in astratto l’idoneità della documentazione rinvenuta e posta a base della pretesa fiscale a dimostrare la sussistenza di una contabilità “in nero”.
7. Va dunque ribadito che, in esito alla prima sentenza di questa Corte, nel presente processo non è più in discussione, in quanto coperta da giudicato interno, la questione dell’idoneità della documentazione rinvenuta presso il domicilio dell’amministratrice pro tempore della controricorrente a costituire valida prova della sussistenza di ricavi non contabilizzati.
8. Unica indagine da esperire è quella avente a oggetto l’analisi dettagliata del contenuto della documentazione posta a base della pretesa impositiva oggetto di controversia, al fine di stabilire se la stessa sia corrispondente o meno all’ammontare dell’importo richiesto con l’avviso di accertamento.
9. Tanto verrà espletato dal giudice del rinvio, che provvederà a liquidare anche le spese relative a entrambe le fasi di legittimità, atteso che nella sentenza impugnata risulta omessa la pronuncia con riferimento a quella conclusasi con la sentenza di questa Corte n. 20264 del 2008, come correttamente lamenta il quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità e di quella conclusasi con la sentenza di questa Corte n. 20264 del 2008.
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