CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 51
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo
Ritenuto
che C.B. impugnò dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il ruolo e la cartella di pagamento, emessa da Equitalia Polis s.p.a. (poi Equitalia Sud s.p.a.), recante l’iscrizione a ruolo di tributi vari (anno 2004), deducendo che tale cartella, risultante notificata, invece, gli era rimasta assolutamente sconosciuta ed assumendo di essere venuto a conoscenza della relativa obbligazione tributaria soltanto dall’estratto di ruolo rilasciato il 9/6/2010, dietro sua richiesta, dalla Concessionaria della riscossione, e che il ruolo era inesigibile e l’Amministrazione finanziaria decaduta dalla pretesa fiscale;
che l’adita CTP accolse il ricorso, ma la decisione, su appello di Equitalia Sud s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate, venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente per carenza d’interesse, essendo il ruolo “atto interno dell’Amministrazione , che è possibile impugnare, eventualmente con gli atti presupposti, solo a seguito di notifica di atto impositivo”, ed avendo il B. “acquisito notizia dell’estratto di ruolo indipendentemente da qualsiasi formale comunicazione dell’Ufficio riguardante la pretesa tributaria in esso riportata”;
che per la cassazione di questa sentenza il contribuente ha proposto, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste la sola Concessionaria della riscossione con controricorso;
Considerato
che con il primo mezzo, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la sentenza impugnata, negando l’impugnabilità di atti prodromici alla riscossione (il ruolo ovvero l’accertamento esecutivo) non regolarmente notificati ma comunque conosciuti, nega illegittimamente al contribuente uno spazio di difesa avverso la pretesa tributaria portata in riscossione, nel caso in cui un vizio della notifica della cartella di pagamento non abbia consentito di ricorrere altrimenti al giudice tributario;
che con il secondo mezzo, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., giacché dall’esame della relata di notifica della cartella di pagamento, depositata in copia da controparte, emerge che il messo notificatore ha provveduto al deposito dell’atto in Comune, affiggendo l’avviso di deposito all’albo il 22/5/2009, dopo aver constato la irreperibilità del destinatario, ed inviato il 26/5/2009 la raccomandata a/r informativa, non ritirata per compiuta giacenza, ma non ha provveduto alla affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del contribuente, né l’atto è mai entrato nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo, il quale solo a seguito di una indagine eseguita presso la Concessionaria della riscossione aveva appreso del carico tributario;
che con il terzo mezzo, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, I. n. 890 del 1992, giacché alla raccomandata a/r non ritirata dal destinatario dell’atto, non risulta seguito l’invio di ulteriore raccomandata per informare della giacenza del plico presso l’Ufficio Postale;
che la prima censura è fondata, e merita accoglimento, alla luce del condivisibile orientamento, espresso da questa Corte, secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” (Cass. S.U. n. 19704/2015);
che, infatti, ove la piena conoscenza della pretesa impositiva sia stata conseguita dal contribuente non a seguito di una formale comunicazione, effettuata nei modi previsti dalla legge, ma per altra via, com’è accaduto nel caso di specie, ciò non impedisce l’impugnazione dell’atto, in tesi non notificato, enunciativo della pretesa, comunque conosciuta, non essendo preclusa al contribuente la “facoltà” di accedere ad una tutela giudiziale per così dire “anticipata”, avendone concreto interesse, fatta salva la possibilità di contestare, successivamente, la pretesa impositiva, dopo la notifica di un atto “tipico”, ovvero di sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione finanziaria;
che, del resto, il tema in discussione tra le parti non riguardava soltanto il ruolo, atto interno dell’Amministrazione finanziaria, ma ricomprendeva la questione della ritualità della notifica della cartella di pagamento, e quella della intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, su cui la sentenza di prime cure si era espressa, con decisione favorevole al contribuente, profili di merito non esaminati dal giudice di appello, il quale si è arrestato alla questione preliminare, assorbente di ogni altra, rappresentata dall’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente;
che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto ed assorbite le ulteriori censure, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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