CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 54
Tributi – Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione – Invalidità della notifica degli atti presupposti – Legittimità della tutela giudiziale “anticipata”
Ritenuto
che U.N. impugnò, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il ruolo e la cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a. (poi Equitalia Sud s.p.a.), recante l’iscrizione a ruolo di tributi (2003), deducendo che tale cartella, risultante notificata il 5/11/2009, gli era rimasta assolutamente sconosciuta, cosi come il prodromico avviso di accertamento, risultante notificato il 7/11/2008, ed assumendo altresì di essere venuto a conoscenza della relativa obbligazione tributaria soltanto dall’estratto di ruolo rilasciato il 9/3/2010, dietro sua richiesta, dall’Agente della riscossione, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non si era perfezionata;
che l’adita CTP accolse il ricorso, ma la decisione, su appello dell’Agenzia delle entrate, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della assorbente eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente per carenza d’interesse, essendo il ruolo atto interno dell’Amministrazione , che è possibile impugnare, eventualmente con gli atti presupposti, solo a seguito di notifica di atto impositivo, ed avendo il contribuente acquisito conoscenza dell’estratto di ruolo, indipendentemente da qualsiasi formale comunicazione dell’Ufficio riguardante la pretesa tributaria in esso riportata;
che per la cassazione di questa sentenza il contribuente ha proposto, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a., ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste solo l’Agente della riscossione con controricorso, essendosi l’Agenzia delle entrate riservata la partecipazione alla udienza di discussione;
Considerato
che con il primo mezzo, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché contrarietà della sentenza impugnata all’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene ammissibile l’impugnazione dell’estratto del ruolo consegnato al contribuente, essendo il ruolo l’unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi;
che con il secondo mezzo, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., giacché non vi è alcuna prova che l’iscrizione a ruolo, contenuta nella cartella di pagamento, sia stata ritualmente impugnata, così come il prodromico avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, compresa la affissione alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e l’invio della notizia dell’avvenuto deposito presso la casa comunale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atti mai entrati nella sfera di conoscibilità del contribuente, il quale solo a seguito di una indagine eseguita presso l’Agente della riscossione aveva appreso del carico tributario;
che la prima censura è fondata, e merita accoglimento, alla luce del condivisibile orientamento, espresso da questa Corte, secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” (Cass. S.U. n. 19704/2015);
che, infatti, ove la piena conoscenza della pretesa impositiva sia stata conseguita dal contribuente non a seguito di una formale comunicazione, effettuata nei modi previsti dalla legge, ma per altra via, com’è accaduto nel caso di specie, ciò non impedisce l’impugnazione dell’atto, in tesi non notificato, enunciativo della pretesa, comunque conosciuta, non essendo preclusa al contribuente la “facoltà” di accedere ad una tutela giudiziale per così dire “anticipata”, avendone concreto interesse, fatta salva la possibilità di contestare, successivamente, la pretesa impositiva, dopo la notifica di un atto “tipico”, ovvero di sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione finanziaria;
che, del resto, il tema in discussione tra le parti non riguardava soltanto il ruolo, atto interno dell’Amministrazione finanziaria, ma ricomprendeva la questione della ritualità della notifica della cartella di pagamento, e quella della intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, su cui la sentenza di prime cure si era espressa, con decisione favorevole al contribuente, profili di merito non esaminati dal giudice di appello, il quale si è arrestato alla questione preliminare, assorbente di ogni altra, rappresentata dall’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente;
che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, assorbita la ulteriore censura, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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