CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2020, n. 26
C.c.n.l. giornalisti – Redattore – Nullità del termine apposto al contratto – Accordo transattivo
Rilevato
1. Che con sentenza n. 2894/2016 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto inter partes in data 24 giugno 2002 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 luglio 2002; ha dichiarato il diritto della lavoratrice S. O. a riprendere il posto di lavoro con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti con inquadramento e retribuzione corrispondenti alla figura di redattore di cui all’art. 1 c.c.n.l. giornalisti; ha condannato la datrice di lavoro R. R. T. Italiana s.p.a. al pagamento in favore di controparte dell’indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R. R. T. Italiana s.p.a. sulla base di quattro motivi; S. O. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi; R.R.T. Italiana s.p.a. ha depositato controricorso avverso ricorso incidentale;
3. che con istanza congiunta in data 24.7.2019 i procuratori delle parti, premesso che S. O. e R.R.T. Italiana s.p.a., in data 1.4.2019, avevano sottoscritto verbale di conciliazione, il quale aveva ricevuto integrale esecuzione, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Considerato
1. Che dal verbale di conciliazione versato in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in relazione al rapporto di lavoro oggetto delle pretese azionate in primo grado da S. O.;
1.1. che nel verbale di conciliazione, alla luce dell’accordo transattivo raggiunto, le parti hanno dato espressamente atto della totale definizione della controversia con reciproca rinunzia a ogni altro diritto o questione inerente l’attività svolta dalla O. in favore di R. o di altre società del gruppo a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratto e di accordi collettivi, nonché da patti individuali di lavoro;
1.2. che nella istanza congiunta i difensori hanno dichiarato che l’accordo transattivo aveva ricevuto integrale esecuzione;
2. che la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
3. che non sussistono i presupposti processuali per farsi luogo al raddoppio del contributo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (Cass. n. 3542 del 2017);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
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