CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2019, n. 15154 – In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perché la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività