CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2020, n. 10480
Accertamento ispettivo – Contumacia dell’Inps in appello – Ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna – Notifica dell’atto di appello effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, in persona del procuratore costituito, ed accettata dal consegnatario – Efficacia e idoneità a stabilire il contraddittorio
Rilevato che
la Corte di appello di Roma, con sentenza nr. 2515 del 2018, nella contumacia dell’INPS, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio, accoglieva l’appello proposto dalla società R.P.A. S.r.l. avverso la decisione di primo grado e dichiarava insussistente l’obbligo contributivo posto a carico della predetta a seguito di accertamento ispettivo;
per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS articolato in un unico motivo;
resiste, con controricorso, la società R.P.A. S.r.l., la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Considerato che
con l’unico motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 139 cod.proc.civ.; le censure investono la dichiarazione di contumacia dell’Istituto nonostante il ricorso in appello fosse stato notificato in data 2-7 febbraio 2018 presso il vecchio domicilio professionale del difensore dell’INPS, avv.to A., in via A.A. nr 5, domicilio professionale che era variato in data 11.3.2015, a seguito del trasferimento dello stesso (id est: della sede legale dell’INPS), in Roma, via C.B. n. 29;
il motivo è infondato;
devono ritenersi incontroverse le seguenti circostanze di fatto:
– l’INPS si costituiva in primo grado, con memoria difensiva del 13.10.2014, e dichiarava di essere: «rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.to M.C.A. […] elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell’INPS in via A.A. nr. 5» (cfr. pag. 3 del ricorso in cassazione);
– l’indirizzo dell’avv.to M.C. A. (facente parte, pacificamente, dell’organo di avvocatura interna), dall’11.3.2015 (dunque nelle more del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 3.6.2015) veniva trasferito da Roma, via A.A. nr. 5 (sede provinciale dell’Istituto), a Roma, via C.B. nr. 29 ( nuova sede legale dell’INPS);
– la variazione dell’indirizzo non era comunicata in giudizio;
– la notifica dell’atto di appello, effettuata in via A.A. nr. 5, con indicazione del procuratore domiciliatario, veniva accettata dall’INPS;
in relazione ad altre fattispecie, questa Corte (Cass. nr.14054 del 2016) ha ritenuto che « In caso di ente (nella specie l’INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale»; il principio è ribadito anche da Cass. nr. 3145 del 2019 (che richiama, anche, Cass. nr. 18267 del 2015 e Cass. nr. 20412 del 2013) affermandosi: «La notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l’INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l’ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell’Istituto, anziché del procuratore nominato»;
il caso che occupa non è, tuttavia, sovrapponibile alle ipotesi esaminate nei precedenti qui riportati;
nella fattispecie concreta, la notifica è stata effettuata presso il luogo del domicilio eletto; vi è l’indicazione del procuratore domiciliatario; l’atto è stato accettato dall’INPS;
dall’avviso di ricevimento (il cui esame è consentito alla Corte dalla natura del vizio denunciato) risulta che l’atto di appello, con il decreto ex art. 435 cod.proc.civ., spedito con raccomandata del 2.2.2018, è stato indirizzato all’ «Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te prò tempore, in via A.A. nr. 5, Roma, c/o l’avv.to A. M.C.»; la notifica è stata accettata dall’Istituto, risultando ricevuta da persona «Al servizio del destinatario, addetta alla ricezione delle notificazioni»; essa reca il timbro dell’Inps – Filiale Metropolitana di Roma -, la data (7.2.2018) e la firma dell’addetto al recapito;
il Collegio giudica valido il descritto procedimento notificatorio, dovendosi infatti ritenere che la notifica dell’atto (giova ribadirlo), se effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, in persona del procuratore costituito, ed accettata dal consegnatario (nella specie, in qualità di addetto alla ricezione), sia efficace e, come tale, idonea a stabilire il contraddittorio; l’intervenuta variazione della sede dell’ufficio del difensore, nelle more del giudizio, resta dunque irrilevante, perché non comunicata;
a tali principi si è attenuta la Corte di appello; il ricorso va, pertanto, rigettato con le spese liquidate secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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