CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15321
Tributi – IRPEF – Cessione di terreno – Plusvalenza – Quota di comproprietà ricevuta in successione per causa di morte – Opzione per l’affrancamento esercitata pro quota dal defunto
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 maggio 2019 n. 3208/13/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2006, ha accolto l’appello proposto da C.F.G. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 15 luglio 2013 n. 674/06/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non fosse soggetta all’imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzatasi, con la vendita di un terreno, per effetto della successione per causa di morte nella quota di comproprietà del fratello deceduto, avendo dichiarato nella relativa denuncia di successione un valore corrispondente alla perizia di stima per la rideterminazione del valore, in modo da escludere la formazione di un incremento di valore tra la successione per causa di morte e la vendita. C.F.G. si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Considerato che
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, e 68, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (quale novellato dall’art. 11 -quaterdecies, comma 4, del D.L. 23 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’agevolazione contemplata dall’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 fosse usufruibile anche in difetto del pagamento integrale dell’imposta sostitutiva nelle modalità prestabilite, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver statuito la condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della contribuente senza alcuna motivazione.
Ritenuto che
1. Preliminarmente, si rileva che, al di là delle formali modalità di prospettazione, il ricorso per cassazione è articolato in due distinti ed autonomi motivi, di cui l’uno attinente alla pronunzia sull’appello e l’altro attinente alla pronunzia sulle spese dei giudizi di merito.
1.1 Invero, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (tra le altre: Cass., Sez. 6A-3, 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. 2A, 23 ottobre 2018, n. 26790).
1.2 Nella specie, oltre ad essere logicamente e giuridicamente distinguibili in relazione al petitum ed alla causa petendi, le doglianze sono state autonomamente individuate nella sintesi della rubrica e separatamente illustrate nell’esposizione del ricorso, per cui nulla osta all’autonomo esame di ciascuno.
1.3 Ciò posto, il primo motivo è infondato.
1.4 Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4%, ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, si riferisce non soltanto alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. a, (ora art. 67), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si realizza una plusvalenza tassabile anche nell’ipotesi di alienazione di un terreno acquistato mortis causa (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11044).
1.5 Tuttavia, si è anche precisato che, in tema di plusvalenze, l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 si correla ad un’opzione del contribuente, con la conseguenza che la rivalutazione operata non ha effetto, salvo che lo stesso dichiari di volerne usufruire, nei confronti dell’erede, per il quale assume rilievo il valore indicato nella dichiarazione di successione, anche se è presentata dopo la notifica dell’avviso di liquidazione (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2018, n. 19374).
Al di là delle specifiche peculiarità della fattispecie decisa, enunciando il principio riportato da ultimo, questa Corte ha anche chiarito, in linea generale, che l’imposta sostitutiva pagata a seguito di rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza affrancata; in cambio l’amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale. La rivalutazione della piena proprietà o della nuda proprietà operata dal de cuius o dal donante non ha effetto per l’erede ed il donatario. Ai fini del calcolo della plusvalenza per l’erede o il donatario rileva il valore dichiarato o accertato nella dichiarazione di successione o nell’atto di acquisto del donante e non la rivalutazione operata dal de cuius, se l’erede, non esprima nella dichiarazione di successione la volontà di usufruirne. Ne consegue che, in ragione della natura volontaria dell’imposta sostitutiva, l’erede (o il donatario) può scegliere tra la rideterminazione operata dal dante causa, se porta ad un valore maggiore, ed il valore risultante dalla dichiarazione di successione. Infatti, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2002 n. 81/E (paragrafo 2.4) recita: «Peraltro, qualora il valore dell’immobile risultante dalla valutazione operata dal de cuius o dal donante sia stato utilizzato dall’erede o dal donatario in sede di dichiarazione di successione o donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastaliil medesimo valore, sempreché non rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale ai sensi del richiamato art. 82 (ora 68) comma 2, per il calcolo della plusvalenza».
1.5 Né si può ritenere che, in caso di comproprietà su un terreno, i comproprietari siano indivisibilmente obbligati al pagamento dell’imposta sostitutiva per usufruire dell’affrancazione cumulativa. Difatti, ciascun comproprietario è libero di avvalersi o meno di tale opzione in relazione alla propria quota di comproprietà, prescindendo dalle scelte degli altri comproprietari. In tal senso, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2002 n. 81/E (paragrafo 2.5) ha precisato che «(…) in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota».
1.6 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che l’indicazione nella denuncia di successione del comproprietario defunto – dante causa, per la metà, iure hereditario della contribuente, già titolare iure proprio della residua metà – di un valore corrispondente pro quota a quello determinato dalla perizia giurata escludesse la realizzazione della plusvalenza, nonostante l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva gravante pro quota sul comproprietario defunto.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
2.1 Invero, a differenza dell’ipotesi della compensazione (totale o parziale), la condanna alla rifusione delle spese giudiziali non abbisogna di una specifica motivazione, ma deriva dalla soccombenza di una delle parti.
Per cui, soltanto la compensazione e non già la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, in applicazione della regola della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato, deve essere sorretta da specifica motivazione (tra le altre: Cass., Sez. 2^, 23 febbraio 2012, n. 2730).
2. Stante la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. G.M.A.G. (CT), per dichiarato anticipo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4137 - La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22409 - La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali "redditi diversi", le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10393 - La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali "redditi diversi", le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2894 - In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10868 depositata il 24 aprile 2023 - In tema di IVA un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce cessione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10688 - In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…