CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15413

Tributi – Imposta di registro e ipocatastale – Vendita compendio immobiliare di eredità giacente – Determinazione del valore imponibile – Perizia di stima

Rilevato che

L’Avv. D.G. ricorre, nell’interesse dell’Eredità Giacente di E.C., per la cassazione della sentenza n. 182/14/13 della CTR Lazio, del 26.02.2013, che, avuto riguardo all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ed ipocatastale, aveva rideterminato il valore del compendio immobiliare di proprietà dell’eredità giacente ed oggetto della vendita, in € 57.000,00, in riforma della sentenza della CTP di Roma, n. 291/60/10, che aveva accolto il ricorso dell’Eredità giacente avverso il predetto avviso di rettifica ed accertamento del valore, fissato dall’Agenzia del Territorio in € 69.200,00 per il terreno ed € 34.500,00 per il fabbricato, in relazione al 1/15 dell’intero compendio, sito in Comune di Zagarolo, venduto dall’E.G. alla B.M. srl per il prezzo complessivo di € 25.000,00, secondo quanto stabilito dal decreto camerale del Tribunale di Tivoli, del 18.07.2005.

In particolare la CTR, rilevati i valori del compendio immobiliare dettati dal decreto di autorizzazione alla vendita del Tribunale di Tivoli (25.000,00); dalla perizia giurata del geometra C. (29516,21) ; dall’avviso di rettifica dell’Agenzia del territorio ( € 89.200,00), dopo aver dato atto della corretta motivazione delle diverse stime, ha ritenuto eccessivamente bassa quella del Tribunale ed eccessivamente elevata quella dell’Agenzia e congruo, ai fini della tassazione, un valore mediano di €57.000,00 in riferimento alle caratteristiche del terreno e del fabbricato.

Controparte si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Considerato che

Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la natura decisoria del decreto del Tribunale di Tivoli, autorizzativo alla vendita, avente incontestabile rilevanza in ordine al valore del bene ed in ordine alla peculiare efficacia dello stesso.

Il motivo di ricorso non è fondato in quanto articolato con modalità non coerenti con l’attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2,n. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014), fatto neppure chiaramente indicato dall’odierno ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità, venuta a consolidarsi nel tempo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) è concorde nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nessuno dei predetti profili di carenza di motivazione trova riscontro nella sentenza impugnata: invero il Giudice dell’appello, al pari di quello di primo grado, hanno fatto riferimento esplicito al decreto di autorizzazione alla vendita ed alla valutazione nello stesso fornita quale prezzo della vendita, giudicandolo non corretto avuto riguardo alla necessità di dover attribuire una base imponibile coerente con la specifica funzione tributaria.

In altri termini, è pacifico che la CTR, sia pure implicitamente, non ha ritenuto di dover attribuire al decreto autorizzativo il valore dirimente che vorrebbe conferirgli la ricorrente, e, che comunque, la censura non attiene al fatto storico, come richiamato dall’art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. quanto, piuttosto, alla interpretazione che ne ha tratto la CTR, con riguardo al valore intrinseco del bene del quale ha autorizzato la vendita. La censura, pertanto, non si ascrive al perimetro assegnato dall’art. 360 cod.proc.civ. al vizio di motivazione. A ben vedere, comunque, la censura è infondata anche perché, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la valutazione fatta dal Tribunale nel decreto autorizzativo, non riguarda gli aspetti tributari dell’atto, che rimango di esclusivo appannaggio degli uffici tributari competenti.

Il ricorso va, pertanto, respinto: nulla per le spese in assenza di attività difensiva di controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.