CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2018, n. 17401

Tributi – Accertamento – Contributo statale per la realizzazione di un programma di formazione di quaranta unità lavorative – Emissione di fatture inesistenti

Rilevato

– che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2006, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della R. s.r.l. sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Enna, che aveva accertato l’irregolare utilizzo di un finanziamento pubblico concesso alla predetta società contribuente per la realizzazione di un programma di formazione di quaranta unità lavorative, mediante l’esposizione di spese fittizie e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe la CTR rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e quello incidentale della predetta società avverso la sentenza di primo grado;

– che la CTR sosteneva che l’appello dell’Ufficio era infondato in quanto «dalla documentazione presente agli atti, i costi per prestazioni professionali […], i costi per compenso e relativi contributi previdenziali a collaboratori coordinati e continuativi […], nonché i fitti passivi […] risultano giustificati e inerenti il corso di formazione organizzato dalla R. srl per n.40 unità lavorative» e che anche l’appello incidentale della società contribuente era infondato in quanto «i Primi Giudici hanno ben motivato la conferma delle somme riprese a tassazione, perché trattavasi di imposte indeducibili (IRES e IRAP) di esercizi precedenti, per costi non di competenza non contestati; e per errato calcolo degli ammortamenti delle opere murarie»;

– che per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società contribuente con tre motivi, cui l’Agenzia intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale hanno depositato memorie entrambe le parti;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

Considerato

– che con i tre motivi di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ex artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR aveva rigettato l’appello senza esternare le ragioni logico-giuridiche della decisione assunta (primo motivo), nonché, con il secondo motivo, anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986 e l’omesso di esame di fatto decisivo in relazione al calcolo degli ammortamenti per opere murarie, e con il terzo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla presunta deduzione di costi non deducibili, relativi «ad un “fondo imposte differite” Ires ed Irap», che «in quanto già tassati alla fonte, non concorrono a formare materia imponibile»;

– che con il motivo di ricorso incidentale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 – bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR aveva «genericamente pronunciato» circa l’esclusione della contestata fittizietà delle spese che la società contribuente, destinataria di un contributo statale per la realizzazione di un programma di formazione di quaranta unità lavorative, aveva documentato, mediante false fatture, di aver sostenuto;

– che occorre premettere che in tema di motivazione meramente apparente è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la motivazione è tale, e la sentenza è conseguentemente nulla perché affetta da error in procedendo, quando la medesima, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017);

– che ciò premesso rileva la Corte che sono fondati sia motivi di ricorso principale che quello incidentale, in cui, pur essendo dedotta una violazione di legge, in realtà viene argomentata la genericità della pronuncia impugnata sotto il profilo dell’incomprensibilità del ragionamento decisorio, id est della motivazione apparente;

– che, quanto al rigetto dei motivi di appello della società contribuente, che è oggetto delle censure poste dalla società contribuente con il ricorso principale, e che la CHI ha operato mediante rinvio alla sentenza di primo grado, questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) «ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicché deve considerarsi nulla — in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti {ex multis Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)»;

– che l’accoglimento dei motivi di ricorso principale, nel senso innanzi prospettato, esonera questa Corte dall’esaminare le altre censure pure formulate dalla società ricorrente nel secondo e terzo motivo, che rimangono assorbite;

– che altrettanto fondato è il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, come sopra riqualificato;

– che, invero, anche con riferimento all’appello incidentale, la sentenza impugnata è inidonea a rendere palese la ratio decidenti, avendo la CTR obliterato qualsivoglia riferimento alla natura e alla capacità dimostrativa della documentazione esaminata che, a dire della stessa, giustificasse e provasse l’inerenza dei costi (per prestazioni professionali, per compenso e relativi contributi previdenziali a collaboratori coordinati e continuativi, per fitti passivi) dedotti dalla società contribuente con riferimento al corso di formazione dalla medesima espletato;

– che, conclusivamente, vanno accolti il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, nonché il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà ad una nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.