CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13698
Credito Iva – Tardiva od omessa presentazione della dichiarazione – Principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario – Termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 d.Igs. n. 546/1992
Rilevato che
La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso in data 10 luglio 2015 di credito IVA indicato nella dichiarazione dell’anno di imposta 2007.
La CTP di Potenza ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Basilicata, con sentenza in data 17 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando come l’indicazione di un credito IVA nella dichiarazione da parte del contribuente fa si che non occorra per il contribuente alcun adempimento ulteriore, salva la prescrizione decennale del credito e salvo l’utilizzo successivo dello stesso, non occorrendo presentare la domanda di rimborso ex art. 21 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ha, inoltre, rilevato, come la dichiarazione costituisca dichiarazione di scienza e non atto negoziale, sempre emendabile.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; l’intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.
Considerato che
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all’art. 2, comma 8 e comma 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e agli artt. 1324 e 1427 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto la rimborsabilità del credito IVA esposto nella dichiarazione dell’anno di imposta 2007 e chiesto a rimborso dopo circa sette anni, benché non riportato nelle dichiarazioni successive, affermando che la dichiarazione IVA è sempre emendabile quale dichiarazione di scienza. Deduce il ricorrente come l’art. 2, comma 8-bis d.P.R. n. 322/1998 consenta l’emendabilità di errori che abbiano determinato un minor credito non oltre l’anno successivo, trattandosi di una dichiarazione sostanziale che va redatta entro il termine decadenziale, termine entro la quale si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione integrativa. Afferma, inoltre, il principio secondo cui le dichiarazioni fiscali sono emendabili in caso di errore riconoscibile.
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 – Emerge dalla sentenza impugnata che il credito esposto nella dichiarazione 2007 non è stato chiesto a rimborso ma è stato successivamente utilizzato mediante compensazione o detrazione. Non emerge, peraltro, dalla sentenza impugnata che il credito sia stato riportato nelle dichiarazioni successive, risultando unicamente dalla sentenza impugnata la statuizione che la dichiarazione ai fini IVA può essere sempre emendata.
2.2 – Nel qual caso trova applicazione il principio secondo cui in tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario (Cass., Sez. VI, 31 luglio 2019, n. 20573), caso sovrapponibile al presente, posto che anche in questo come in quel caso era «pacifico che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione» nel qual caso «ha errato la CTR nel ritenere applicabile l’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e la prescrizione decennale, tralasciando di considerare che invece nella specie andava applicato il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21» d. Igs. n. 546/1992 (Cass., n. 20573/2019, cit.).
2.3 – Né può ritenersi prima dichiarazione «utile» nella quale sia stato esposto il credito la dichiarazione dell’anno 2007, essendo accertato che il credito non è stato esposto in dichiarazione con l’intenzione di chiedere il rimborso.
3 – Il ricorso va pertanto accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.