CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13705
Assegno di invalidità – Pronuncia emessa in esito al giudizio ex art. 445 bis c.p.c. – Requisito sanitario – Efficacia declaratoria sul diritto alla prestazione – Escusione – Accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici
Rilevato che
Il Tribunale di Napoli nord con la sentenza n. 1453/2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che S.L. era soggetto meritevole dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1.6.2014 ed aveva condannato l’Inps al pagamento in suo favore si tale prestazione.
Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva la S. con controricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1) Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 13 l. n. 118/71, anche nel testo sostituito dall’art. 1 comma 35, l. n. 247/2007, art. 445 bis c.p.c (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per aver il tribunale, erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione.
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, dell’art. 12 l. n. 118/71 per aver il Giudice, erroneamente ritenuto provato il requisito reddituale (art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.)
Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono all’ambito di operatività del procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c. ed alla finalità dello stesso. Questa Corte ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass. n. 27010/2018).
L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni sanitarie, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.
Il ricorso merita dunque accoglimento nel suo secondo motivo relativo alla erronea declaratoria del diritto alla specifica prestazione, dovendosi quindi ritenere assorbita la prima censura inerente la mancata valutazione della eccezione relativa all’assenza del requisito reddituale, non essendo, quest’ultima onere del giudice.
Chiarito il limite dell’accertamento reso dal giudice nel procedimento in questione, deve darsi atto che comunque la finalità di quest’ultimo era stata realizzata e conseguito positivamente l’oggetto della domanda originaria allorché l’indagine peritale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione indicata dalla parte ricorrente. In ragione di ciò deve quindi accogliersi il ricorso di legittimità e cassare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la ricorrente meritevole della prestazione con condanna dell’Inps al pagamento della stessa, restando fermo il requisito sanitario accertato.
Attese le precedenti oscillazioni giurisprudenziali di merito e la recente pronuncia di legittimità, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento dell’assegno di invalidità. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.